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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21781/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità penale. Con il primo motivo si deduceva il mancato proscioglimento per intervenuta remissione tacita di querela, sostenendo che la persona offesa avesse manifestato una volontà incompatibile con la persistenza della querela. Con il secondo motivo si contestava il giudizio di colpevolezza, ritenuto erroneo in relazione alla ricostruzione probatoria valorizzata dai giudici di merito, in particolare quanto all'intestazione della carta sulla quale sarebbe confluito l'ingiusto profitto e alla carta d'identità esibita alla persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla remissione tacita di querela, evidenziando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla perdurante volontà della persona offesa di insistere nella querela, anche alla luce della sua presenza e successiva escussione in udienza. Ha inoltre ritenuto generico il motivo sulla responsabilità, poiché le ragioni della condanna erano state già compiutamente spiegate dai giudici di merito con argomenti logici e giuridici non specificamente confutati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione della responsabilità operata dai giudici di merito è stata ritenuta sorretta da adeguata motivazione e non specificamente censurata in cassazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che deduce la remissione tacita di querela è infondato quando la sentenza impugnata abbia già espresso, con motivazione adeguata e non illogica, elementi univoci dalla persona offesa incompatibili con la volontà di rinunciare alla querela.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già spiegato in modo coerente le ragioni della responsabilità e il ricorso si limiti a contestazioni generiche.
  • La censura sulla prova è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della decisione di merito e si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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