Cassazione Penale, Ordinanza n. 21672/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma; la decisione incide sul solo profilo dell'impugnazione e non modifica il merito della responsabilità già accertata dai giudici di merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado dell'imputato per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, contestando sostanzialmente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato, coerente e privo di vizi logici il giudizio prognostico sfavorevole sulla recidiva, fondato sui precedenti penali dell'imputato, senza essere tenuta a esaminare tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., potendo valorizzare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo al beneficio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello; il testo non ne specifica il contenuto materiale.
Nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi indicati dalla norma, potendo limitarsi a quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo al beneficio.
Massime di principio
- In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito può fondare il diniego del beneficio su alcuni soli elementi di cui all'art. 133 c.p., purché scelti come prevalenti e sorretti da motivazione adeguata, coerente e immune da vizi logici.
- La prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati può essere legittimamente desunta dai precedenti penali dell'imputato, se valorizzati come indice ostativo alla concessione del beneficio.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando il motivo si risolva in una censura manifestamente infondata contro una motivazione di merito logicamente congrua e non illogica.
- Il controllo di cassazione sulla valutazione relativa alla sospensione condizionale non comporta un riesame globale di tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., ma verifica la tenuta logica della motivazione adottata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
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