Cassazione Penale, Sentenza n. 11837/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di valutazione della prova indiziaria: la difesa ha sostenuto che l'esame scientifico del giubbotto forniva un profilo genetico di prevalenza ma non esclusivo, perciò non provava l'uso del capo in occasione della rapina; inoltre il riconoscimento operativo dal giudice mediante visione dei fotogrammi e confronto con l'imputato presente in aula sarebbe mera congettura inidonea a sostenere la condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur riconoscendo il limite temporale della prova genetica (che attesta la disponibilità dell'indumento ma non l'epoca dell'uso), la valutazione svolta dal giudice di merito confrontando le immagini videoregistrate con la fisionomia dell'imputato presente in giudizio è legittima. La sentenza ha distinto la "scienza privata" del giudice (inammissibile) dalle percezioni e dai confronti documentali tratti regolarmente dagli atti processuali, che il giudice può argomentare e usare come riscontro alla prova scientifica. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; nella sentenza il richiamo serve a inquadrare l'argomento sulla portata della prova indiziaria, con la Corte che comunque ritiene legittima la valutazione complessiva delle prove.
art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare l'apprezzamento degli indizi; la Corte ha ritenuto che il criterio di valutazione invocato possa essere correttamente applicato dal giudice nei limiti del confronto argomentato tra prove scientifiche e documenti processuali.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Interpretato come norma che impone al giudice di motivare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova; sostiene la legittimità del confronto tra immagini videoregistrate e la persona dell'imputato presente al dibattimento.
Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010 (Galluzzi)
Giurisprudenza citata per affermare la distinzione tra la scienza privata del giudice e le percezioni tratte dagli atti processuali, ammissibili come elementi di valutazione dell'identità.
Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023 (Lo Nardo)
Richiamata a conferma del principio secondo cui il confronto tra immagini di videosorveglianza e altri documenti (es. foto identificative) potrà essere valutato dal giudice di merito per inferire identità.
Sez. 2, n. 40731 del 02/10/2009 (Colombo)
Citata per qualificare come indizio il confronto giudiziale fra immagini videoregistrate e la fisionomia dell'imputato, quando tale confronto sia argomentato.
Sez. 2, n. 1545 del 08/10/1997 (Stratigopaulos)
Riferimento precedente in cui la valutazione sulle immagini videoregistrate è stata ritenuta utile riscontro ad altri elementi probatori.
Massime di principio
- La prova scientifica su tracce biologiche su un indumento può provare la disponibilità dell'oggetto da parte di una persona ma, salvo elementi ulteriori, non stabilisce automaticamente l'epoca in cui quell'indumento è stato indossato.
- Il giudice di merito può legittimamente confrontare immagini videoregistrate e la fisionomia dell'imputato presente in aula e utilizzare le percezioni tratte da documenti acquisiti per argomentare il proprio convincimento, purché la valutazione sia esplicitata e motivata.
- È necessario distinguere tra "scienza privata" del giudice (che non può fondare da sola il giudizio) e le percezioni/processuali legittimamente derivanti dagli atti, che invece possono concorrere a convalidare altri elementi probatori.
- Quando la prova scientifica è non esclusiva o presenta limiti, la sua forza probatoria può essere corroborata da elementi documentali o indiziari (es. immagini, riscontri oggettivi) adeguatamente valutati e motivati dal giudice.
- In contenziosi analoghi le difese efficaci dovrebbero focalizzarsi su: catena di custodia e integrità dell'indumento, chiarimenti tecnici sul significato di profili genetici misti o di prevalenza, possibile presenza di terzi, e sulla qualità/angolazione/illuminazione delle immagini video prima di contestare il valore probatorio del confronto visivo.
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