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Sentenza

Sentenza del 29/05/2023 n. 15060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il fondo statunitense ha chiesto il rimborso delle ritenute operate sui dividendi percepiti da società italiane nel periodo 2007-2010, sostenendo che la ritenuta alla fonte del 15% (prevista dall'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA) comportava un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai fondi comuni italiani, che nello stesso periodo erano assoggettati ad imposta sostitutiva pari al 12,5% (o al 5% se soddisfatte specifiche condizioni), come previsto dall'art. 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77. Il ricorrente deduceva che la diversa imposizione costituiva una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali). Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso: ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione formale dei giudici di merito, ma ha accolto le censure sostanziali in tema di disciplina convenzionale e principio di libera circolazione dei capitali, rilevando che la CTR aveva erroneamente ritenuto che la mera esistenza della disposizione pattizia escludesse automaticamente ogni verifica di compatibilità con l'art. 63 TFUE e aveva impropriamente posto sul ricorrente l'onere probatorio in termini eccessivi. La Cassazione ha affermato che l'art. 10 della Convenzione va interpretato in conformità al diritto comunitario e che lo scostamento tra il 15% (massimo convenzionale) e il 12,5% applicato ai fondi residenti può configurare una discriminazione non giustificata se non sorretta da ragioni legittime ai sensi dell'art. 65 TFUE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte sostanziale (motivi 2 e 4), cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo e rinviato la causa alla CTR d'appello dell'Abruzzo in diversa composizione per riesame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In pratica la decisione di merito è stata annullata e la controversia torna al giudice d'appello per nuova valutazione, alla luce dei principi di diritto affermati dalla Cassazione in ordine alla compatibilità della normativa convenzionale e nazionale con l'art. 63 TFUE.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America (art. 10, par. 2, lett. b)

    La disposizione fissa un limite massimo (la ritenuta "non può eccedere il 15%" sui dividendi). La Corte ha stabilito che tale limite va interpretato in modo conforme al diritto UE: non ostacola l'applicazione di un'aliquota inferiore quando ciò sia necessario per evitare una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE.

  • TFUE (art. 63)

    "1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi."

    Protegge la libera circolazione dei capitali anche nei rapporti con soggetti residenti in paesi terzi; una normativa fiscale nazionale o l'applicazione di una convenzione può essere disapplicata o interpretata conformemente se comporta una discriminazione non giustificata.

  • TFUE (art. 65)

    Consente eccezioni al divieto di restrizioni per disposizioni della legislazione tributaria nazionale, ma tali differenze devono essere interpretate restrittivamente e non devono costituire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate; divergono solo se giustificate da ragioni di interesse generale o per situazioni non comparabili.

  • L. 23 marzo 1983, n. 77 (art. 9, commi 1 e 2)

    "1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. ... 2. Sul risultato della gestione del (fondo) maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo ..."

    Norma nazionale che prevedeva, ratione temporis, un'imposta sostitutiva sui risultati di gestione dei fondi residenti (12,5% o 5%). Tale trattamento più favorevole dei fondi residenti è il parametro con cui si è valutata la possibile discriminazione nei confronti del fondo estero.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 27)

    Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati da società italiane a soggetti non residenti; l'art. 10 della Convenzione si inserisce come limite massimo sulla misura di tale ritenuta.

  • Trattato di Vienna (art. 31, canone di buona fede)

    Principio interpretativo internazionale invocato per orientare un'interpretazione conforme della disposizione convenzionale al fine di evitare conflitti con il diritto comunitario.

Massime di principio

  • La presenza di una disposizione convenzionale che fissa un'aliquota massima di ritenuta (es. 15%) non esclude l'obbligo per l'ordinamento interno e per il giudice nazionale di interpretare la normativa in modo conforme al diritto UE; se necessario, l'interpretazione conforme può portare ad applicare un'aliquota inferiore per evitare discriminazioni vietate dall'art. 63 TFUE.
  • Per valutare una presunta discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE in materia di tassazione dei dividendi, la comparazione deve fare riferimento ai criteri distintivi previsti dalla normativa nazionale applicabile ai dividendi (non alla tassazione nello Stato estero di residenza del fondo).
  • Le differenze di trattamento fiscale possono essere giustificate solo nelle ipotesi previste dall'art. 65 TFUE (interpretazione restrittiva): devono essere motivate da ragioni di interesse generale o dalla non comparabilità delle situazioni e non devono costituire discriminazioni arbitrarie né restrizioni dissimulate.
  • L'onere della prova non può essere vanamente spostato sul contribuente; il giudice deve verificare ex officio se la disciplina convenzionale e nazionale è compatibile con il diritto UE e, se necessario, tentare un'interpretazione adeguatrice o disapplicare la norma contrastante.
  • Il giudice nazionale, di fronte a una potenziale incompatibilità tra una norma convenzionale e il diritto UE, deve cercare un'interpretazione conforme della normativa nazionale attenuata dalla convenzione; se ciò non è possibile, deve trarre le conseguenze del contrasto (anche disapplicazione) nel rispetto del diritto internazionale e comunitario.
  • In casi analoghi, il contribuente residente in paese terzo può comunque invocare la protezione dell'art. 63 TFUE se la misura fiscale dello Stato membro è idonea a dissuadere investimenti e crea trattamento meno favorevole rispetto a soggetti residenti nello Stato membro.

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