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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16586/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte della Cassa forense, del riconoscimento ai fini dell'anzianità contributiva di due annualità (1982 e 1983) per le quali risultavano solo versamenti parziali e per le quali era già maturata la prescrizione. Il professionista ha chiesto l'accertamento del diritto al computo di tali anni per ottenere la pensione di anzianità; il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno rigettato la domanda, ritenendo che, per il riconoscimento della pensione, occorresse contribuzione effettiva e che il professionista avrebbe potuto recuperare gli anni solo mediante costituzione di una rendita vitalizia, mai attivata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 l. n. 533/1973, assumendo che la mancata tempestiva impugnazione amministrativa del diniego non potesse precludere la domanda giudiziale; 2) violazione dell'art. 5 l. n. 2248/1865, all. E, per mancata disapplicazione del regolamento sulla rendita vitalizia, ritenuto contrastante con l'art. 20 l. n. 576/1980; 3) erronea valutazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, l. n. 576/1980, per asserita discriminazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia e per la pretesa necessità di cancellazione dall'albo per accedere alla prima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato la continuità di un orientamento consolidato secondo cui, nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono alla formazione dell'anzianità contributiva e devono essere considerati nel calcolo della pensione, non potendo l'annualità essere "annullata" solo perché il versamento è stato inferiore al dovuto. Ha inoltre escluso che operi il principio di automatismo delle prestazioni tipico del lavoro subordinato. È stato altresì dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 533/1973

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità; la Corte richiama il principio secondo cui il ricorrente deve indicare puntualmente norma violata, contenuto precettivo e contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 5 l. n. 2248/1865, all. E

    La questione di disapplicazione del regolamento sulla rendita vitalizia è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non risultante dalla sentenza impugnata.

  • art. 20 l. n. 576/1980

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il contrasto del regolamento sulla rendita vitalizia; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 3, comma 2, l. n. 576/1980

    La Corte accoglie la censura nella sostanza, in quanto la disciplina va letta nel senso che gli anni con contribuzione non integrale concorrono comunque all'anzianità contributiva.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato nel motivo di legittimità costituzionale, ma la Corte risolve la controversia in base all'orientamento interpretativo favorevole al computo delle annualità con versamenti parziali.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato nel motivo di legittimità costituzionale, senza autonoma decisione nel dispositivo.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato nel motivo di legittimità costituzionale, senza autonoma decisione nel dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Per la denuncia di violazione di legge è richiesto il rispetto dello specifico onere di allegazione e confronto tra norma e statuizioni della sentenza.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e intelligibile; la mancata indicazione del contrasto tra norma e decisione rende il motivo inammissibile.

  • art. 380 bis1, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel preambolo per il termine riservato al deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che la contraddice.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono deducibili in cassazione solo se il ricorrente allega e specifica dove e quando le abbia poste nei gradi di merito; altrimenti il motivo è inammissibile per novità.
  • Nel sistema previdenziale forense, gli anni in cui la contribuzione sia stata versata solo parzialmente concorrono comunque alla formazione dell'anzianità contributiva e non possono essere espunti dal calcolo della pensione solo perché non vi è stato versamento integrale.
  • Ai fini della pensione forense, la contribuzione rilevante è quella effettivamente versata; il principio di automatismo delle prestazioni proprio del lavoro subordinato non si applica in modo corrispondente al regime previdenziale degli avvocati.
  • L'anzianità contributiva per la previdenza forense va determinata considerando le annualità in cui vi sia stata contribuzione, anche se incompleta, salvo diversa previsione espressa dell'ordinamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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