Cassazione Penale, Ordinanza n. 27905/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure di motivazione, ritenute non confrontabili con una sentenza di appello già compiutamente argomentata e specifica sui punti devoluti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 dicembre 2024. Dal testo emerge solo che le doglianze riguardavano manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione di appello, ma la Corte di cassazione le ha ritenute del tutto generiche perché la sentenza impugnata era già esaustivamente motivata sui profili di fatto e di diritto dedotti con l'atto di gravame. Il testo non consente di individuare il reato originariamente contestato.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla legge, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su censure di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione deve essere specifico e puntuale; doglianze generiche sono inammissibili.
- Quando la sentenza di appello dà conto in modo esaustivo e specifico dei profili di fatto e di diritto devoluti, la mera riproposizione di critiche generiche non è sufficiente a fondare il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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