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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10300/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva accolto il reclamo di Scarvaglieri (detenuto in regime 41-bis) e disposto che gli fosse consentito di acquistare, a spese proprie (sopravvitto), gli stessi generi alimentari ricompresi nel "modello 72" previsto per i detenuti in regime ordinario, applicando i limiti e divieti della Circolare DAP del 2/10/2017. Il Ministero deduceva violazione o errata applicazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis e dell'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., sostenendo che le limitazioni sono giustificate per prevenire che il detenuto acquisisca posizioni di supremazia (acquisto di beni di pregio o in quantità rilevanti) e che il Tribunale non avrebbe valutato specificamente le singole categorie di alimenti (es. contenitori in vetro o metallo) né confrontato i due elenchi, avendo invece fatto un giudizio generico di afflittività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero ritenendolo infondato. Ha confermato che il reclamo ai sensi degli artt. 35-bis e 69 Ord. pen. tutela posizioni qualificabili come "diritto" (es. diritto ad alimentarsi e al conseguente diritto alla salute), ma che le limitazioni detentive sono ammissibili se rispettano ragionevolezza e proporzionalità. Nel caso concreto i generi richiesti da Scarvaglieri erano compresi nel "modello 72" per i detenuti ordinari e non risultava che la loro acquisizione potesse ledere le finalità del regime 41-bis (evitare comunicazioni con l'esterno o instaurare rapporti di supremazia). Le censure del Ministero erano generiche e non avevano indicato quali specifici beni potessero essere utilizzati impropriamente né dimostrato un concreto rischio; la normativa ordinaria (art. 14 DPR 230/2000) già esclude beni di lusso e prevede limiti quantitativi per tutti i detenuti. Conseguentemente il regime differenziato dei beni acquistabili risultava ingiustificatamente afflittivo e incompatibile con i principi costituzionali richiamati; il ricorso è quindi respinto. Inoltre, essendo la parte ricorrente pubblica, è esclusa la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Fornisce il quadro normativo del trattamento dei detenuti; in particolare gli artt. 35-bis e 69 regolano il reclamo giurisdizionale contro provvedimenti dell'Amministrazione e la tutela delle posizioni qualificate come "diritto"

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Regime differenziato volto a impedire che il detenuto mantenga rapporti di organizzazione criminale o una posizione di potere; giustifica limitazioni mirate (es. divieto di ricevere determinati beni) purché funzionali agli scopi preventivi e non sfocino in misura meramente afflittiva

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Individua il reclamo al magistrato di sorveglianza come strumento di tutela per posizioni giuridiche qualificate come diritto quando l'atto amministrativo arrechi un grave e attuale pregiudizio

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Prevede il reclamo contro provvedimenti amministrativi che incidono sulla vita del detenuto; strumento per sottoporre a sindacato di legittimità scelte amministrative rilevanti per diritti fondamentali

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 14

    Stabilisce limiti generali alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari da parte dei detenuti; già di per sé esclude beni di lusso e regola limiti quantitativi a tutela dell'ordine carcerario

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017

    Fissa indicazioni operative sui beni acquistabili dai detenuti (es. "modello 72") e sui limiti applicabili; va applicata nei limiti della ragionevolezza rispetto ai diritti fondamentali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 12 ottobre 2018

    "divieto di cuocere cibi"

    Ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis come non funzionale agli scopi di prevenzione dei flussi informativi; tuttavia ha riconosciuto che misure differenziate possono essere legittime se mirate a impedire l'acquisizione di posizioni di supremazia

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 351 del 1996

    Richiama il principio secondo cui misure restrittive incongrue rispetto agli obiettivi del regime differenziato si trasformano in mere afflizioni incompatibili con principi costituzionali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 97 del 5 maggio 2020

    Ribadisce che misure carcerarie che risultino "incongrue e inutili" rispetto agli obiettivi costituiscono una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario e sono incostituzionali

  • Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Cassazione)

    Precedente di merito citato per l'indicazione che la natura pubblica dell'attore può escludere la condanna alle spese processuali

Massime di principio

  • Il reclamo del detenuto (art. 35-bis e art. 69) è ammissibile quando riguarda posizioni qualificabili come "diritto" (es. diritto ad alimentarsi e alla salute); il magistrato di sorveglianza può sindacare legittimità, ragionevolezza e proporzionalità delle scelte amministrative, non il merito organizzativo.
  • Le limitazioni ai detenuti in regime 41-bis sono ammissibili se chiaramente funzionali a impedire comunicazioni con l'esterno, il perpetuarsi di logiche associative o l'acquisizione di una posizione di supremazia; non sono invece giustificate se risultano generiche o meramente afflittive.
  • L'Amministrazione penitenziaria deve motivare specificamente le restrizioni sui singoli beni: deduzioni generiche circa pericoli o supposte utilizzazioni improprie non sono sufficienti per reggere il sindacato di legittimità.
  • La normativa ordinaria (es. art. 14 DPR 230/2000) già limita ricezione, acquisto e possesso di beni e esclude beni di lusso per tutti i detenuti; eventuali ulteriori restrizioni per 41-bis vanno giustificate con riferimento a rischi concreti e specifici.
  • Il bilanciamento tra ordine/ sicurezza e diritti fondamentali impone che ogni ulteriore deroga all'ordinario regime carcerario sia proporzionata, non incongrua e non trasformi la misura in sanzione aggiuntiva.
  • In azioni similari, chi contesta (Amministrazione) deve documentare quali specifici beni comportino un rischio e come tale rischio si traduca in pericolo per gli obiettivi del 41-bis; diversamente il giudice tende a favore della tutela della sfera alimentare e della salute del detenuto.

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