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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19592/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ribadito la sua responsabilità penale. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, vizio di motivazione e plurime violazioni di legge. La Corte di cassazione rileva però che l'impugnazione era del tutto priva di specificità: non conteneva le ragioni di fatto e di diritto necessarie per sostenere il gravame e non si confrontava criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ritenute non illogiche. Non emergono dal testo i fatti storici del reato contestato né la qualificazione giuridica del fatto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo ove non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere specifiche ragioni di fatto e di diritto e un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile.
  • La mera deduzione di vizio di motivazione o di violazioni di legge non basta se l'atto non indica puntualmente le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe erronea.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è imputabile a colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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