Cassazione Penale, Sentenza n. 15679/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per presunte irregolarità nel sequestro e nella conservazione dei computer sequestrati (mancato sigillo, carenza nella catena di custodia), nonché per vizio nella valutazione della prova scientifica: contesta le conclusioni delle consulenze tecniche, sostiene che i frammenti di testo rinvenuti potrebbero derivare da "contaminazione" operata dagli inquirenti o dall'uso di una memoria esterna e rileva incongruenze rispetto ai dispositivi e normografi rinvenuti in casa
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e già affrontate dalla sentenza impugnata, che non risultino dimostrate irregolarità tali da rendere inutilizzabili i dati informatici e che la tesi della contaminazione non sia supportata da elementi concreti (il computer con i frammenti non sarebbe stato acceso dagli inquirenti). Ha escluso la necessità del confronto tra consulenti in sede d'appello. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; precisa che la dichiarazione di inammissibilità preclude la rilevazione della prescrizione maturata nel corso del giudizio
Norme richiamate
Ha recepito nella normativa italiana disposizioni della Convenzione di Budapest relative all'acquisizione e trattamento dei dati informatici; secondo la corte non comporta un regime di generale inutilizzabilità dei dati informatici per il solo mancato rispetto di procedure tecniche di conservazione
Convenzione di Budapest (2001)
Fonte internazionale recepita dalla legge n. 48/2008; fornisce principi sull'acquisizione delle prove digitali che integrano il diritto interno ma non stabiliscono automaticamente l'inutilizzabilità della prova in caso di irregolarità procedurali
Richiama il regime tassativo delle nullità processuali: la mancata osservanza di procedure non rende automaticamente nullo il procedimento o le prove, salvo i casi tassativamente indicati
Regola l'inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione di norme: la corte distingue tra inattendibilità ed inutilizzabilità, richiedendo concrete violazioni per escludere l'uso probatorio dei dati
Massime di principio
- Irregolarità formali nella conservazione di dispositivi informatici (es. mancato sigillo) non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove: è necessario dimostrare la concreta possibilità di alterazione o contaminazione del dato
- La nullità o inutilizzabilità delle prove informatiche segue i limiti tassativi previsti dal codice di procedura penale; la difesa deve indicare in modo specifico e motivato quali norme sarebbero state violate e in che modo ciò ha compromesso l'attendibilità del dato
- Semplici affermazioni congetturali sulla 'manipolazione' dei dati da parte degli inquirenti, prive di elementi fattuali e temporali, sono insufficienti; la corte richiede prove o indizi precisi che rendano plausibile l'ipotesi di contaminazione
- La richiesta di ulteriori accertamenti tecnici (confronti tra consulenti) può essere ritenuta superflua se il giudice valuta che gli elementi acquisiti siano già sufficienti e non contrastati da elementi nuovi e concreti
- Per tutelare efficacemente la prova digitale in casi analoghi: curare la documentazione della catena di custodia, chiedere la redazione di verbali dettagliati al momento del sequestro, ottenere copie forensi con hash, richiedere sigilli e l'indicazione precisa di chi ha avuto accesso ai dispositivi e quando
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