Cassazione Penale, Sentenza n. 22043/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carranante deduceva violazione degli artt. 585, comma 4, e 178, lett. c) c.p.p., e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la Corte territoriale non aveva esaminato i motivi aggiunti che avrebbero dimostrato l'assenza del dolo e la mera connivenza. Maiorano deduceva: (1) illogicità della motivazione rispetto alle dichiarazioni della parte offesa circa la perdita dell'orologio; (2) violazione degli artt. 511, 514 e 364 c.p.p. per l'individuazione fotografica effettuata senza assistenza del difensore.
La decisione
Il ricorso di Carranante è stato rigettato: la Corte di legittimità ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello che ha valutato la condotta come contributo concorsuale e ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima, corroborate dal referto medico. Il ricorso di Maiorano è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulle modalità della sottrazione dell'orologio e ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'individuazione tramite immagini (art. 361, comma 2, c.p.p.) non richiede la presenza del difensore.
Norme richiamate
art. 585, comma 4, c.p.p.
Richiamata dalla difesa per contestare la motivazione sui motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto comunque che la motivazione dell'impugnata fosse completa e non viziata.
art. 178, lett. c), c.p.p.
Invocato dalla difesa in relazione all'ammissione/esame di atti e motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto corretta l'istruttoria e l'esame dei profili rilevanti.
art. 24 Cost.
Richiamato per la tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché le censure erano state adeguatamente valutate e motivate
Norma di riferimento per gli atti istruttori; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da inficiare l'individuazione fotografica
Richiamata in connessione alle garanzie procedurali dell'individuazione; la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza difensiva
art. 364, comma 1, c.p.p.
La Corte ha distinto l'individuazione mediante immagini dall'atto previsto dall'art. 364 comma 1, ritenendo che la presenza del difensore non sia necessaria per la somministrazione di fotografie
art. 361, comma 2, c.p.p.
Interpretato nel senso consolidato che l'individuazione per immagini non è un atto che richiede la presenza della persona sottoposta alle indagini né dell'avvocato, per cui l'assenza del difensore non invalida l'individuazione
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di responsabilità nel proporre ricorsi manifestamente infondati e determinazione equitativa della somma da versare alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La mera presenza o il non intervento attivo non escludono automaticamente il concorso di responsabilità se chi resta presente compie atti idonei a favorire o realizzare il reato (es. bloccare la marcia del veicolo per consentire l'aggressione).
- Le dichiarazioni della persona offesa, se lineari, coerenti e corroborate da riscontri (per esempio referto medico), possono costituire base attendibile per la condanna, purché la Corte ne dia adeguata e specifica motivazione.
- L'individuazione tramite somministrazione di immagini (art. 361, comma 2, c.p.p.) non è considerata un atto che richiede la presenza dell'imputato o del difensore; quindi la mancata assistenza del difensore non invalida automaticamente l'individuazione.
- I motivi aggiunti e ulteriori censure devono essere esaminati in modo esplicito se rilevanti: tuttavia, se la motivazione di merito è complessivamente chiara e congrua, la semplice allegazione di carenza di esame può essere respinta.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese ed eventuale pagamento di somme a titolo di ammenda secondo i parametri della giurisprudenza costituzionale.
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