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Ordinanza

Ordinanza n. 465/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento - Dell’Ordinanza di demolizione n. 3 del 28.10.2024, notificata il 29/10/2024; - del verbale di accertamento d''ufficio effettuato in data 28/10/2004; - di tutti i provvedimenti preordinati connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 8\1\2026 : • Dell’ordinanza settore edilizia privata n. 1 del 11.11.25 notificata il 12.11.2025 avente ad oggetto ordinanza sospensione lavori • Del verbale di accertamento tecnico prot.1064 del 11.11.25 menzionato nell’ordinanza n.1 del 11.11.25 di cui si conosce l’esistenza ma non il contenuto • Dell’Ordinanza di demolizione n. 3 del 28.10.2024, notificata il 29/10/2024 • del verbale di accertamento d'ufficio effettuato in data 28/10/2004 • Di tutti i provvedimenti preordinati connessi e conseguenti

Giustizia amministrativa202406669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di sospensione dei lavori n. 1 dell'11 novembre 2025, connesso verbale di accertamento tecnico, nonché ordinanza di demolizione n. 3 del 28 ottobre 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato con il ricorso principale l'ordinanza di demolizione n. 3 del 28 ottobre 2024 e il presupposto verbale di accertamento d'ufficio; con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 1 dell'11 novembre 2025, il relativo verbale di accertamento tecnico e nuovamente gli atti già gravati. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, sostenendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità della sospensione dei lavori in relazione alla precedente sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione e, implicitamente, la possibilità di proseguire i lavori sul manufatto. Il TAR aveva già sospeso l'ordinanza di demolizione con ordinanza n. 3271/2025 per vizi riconducibili alla carenza motivazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che la precedente sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione, disposta per carenza motivazionale, non comportasse l'accertamento della legittimità del manufatto né autorizzasse la prosecuzione dei lavori in corso. Di conseguenza, non è stata ravvisata alcuna violazione del giudicato cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha considerato opportuno evitare i danni irreversibili derivanti dall'esecuzione della demolizione, ma ha escluso che l'impedimento provvisorio al completamento delle superfetazioni ritenute abusive producesse un danno irreparabile. Sono stati quindi ritenuti insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il merito non è stato definito perché, a seguito della notifica dei motivi aggiunti il 7 gennaio 2026, non erano ancora decorsi i termini processuali di cui agli artt. 43, 46 e 71 c.p.a. La trattazione di merito è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 43 c.p.a.

    Il termine processuale relativo ai motivi aggiunti non era ancora decorso, impedendo la definizione del giudizio nel merito.

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine per la costituzione delle parti non era ancora decorso, sicché non era possibile definire la controversia nel merito.

  • art. 71 c.p.a.

    Il termine per la fissazione e la trattazione del merito non era ancora decorso in relazione ai motivi aggiunti notificati il 7 gennaio 2026.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione, disposta per carenza motivazionale, non accerta la legittimità del manufatto e non attribuisce al destinatario il diritto di proseguire o completare lavori sul manufatto stesso.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento repressivo edilizio non determina, di per sé, una violazione del giudicato cautelare quando l'amministrazione adotti un distinto provvedimento di sospensione dei lavori volto a impedire la prosecuzione di interventi ulteriori, la cui legittimità non sia stata accertata.
  • Nel bilanciamento cautelare in materia edilizia, il rischio di danni irreversibili derivanti dalla demolizione può prevalere sull'interesse alla prosecuzione di lavori di completamento di opere ritenute abusive, se l'arresto temporaneo dei lavori non determina un danno irreparabile.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, anche nella cognizione sommaria, non risultino integrati né il fumus boni iuris né il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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