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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42382/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, eliminando tale misura. Le altre statuizioni della sentenza di merito sono rimaste ferme.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno ritenuta illegittima alla luce dell'art. 229 cod. pen., che consente tale misura soltanto se la condanna alla reclusione supera un anno. Nel caso concreto la pena definitiva inflitta, anche tenendo conto della diminuzione per il rito abbreviato, non superava l'anno (in primo grado la condanna era di nove mesi e 10 giorni; in appello la pena è stata ridotta a 4 mesi per alcuni capi), sicché la libertà vigilata non poteva essere disposta.

Norme richiamate

  • art. 229 cod. pen.

    la misura di sicurezza della libertà vigilata possa essere ordinata ed applicata nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno

    La libertà vigilata è applicabile solo se la pena principale di reclusione inflitta in concreto supera un anno; non può essere disposta se la condanna effettiva è pari o inferiore a un anno.

  • Sez. 6, n. 52900 del 4/11/2016, P., Rv. 268560

    Ai fini dell'applicazione della libertà vigilata dopo il rito abbreviato va considerata la pena principale inflitta in concreto, così come risultante dopo la diminuzione per il rito.

  • Sez. U, n. 8411 del 27/5/1998, Ishaka, Rv. 210980

    Le pene accessorie e le misure di sicurezza devono essere valutate con riferimento alla sanzione effettivamente inflitta in concreto.

Massime di principio

  • La libertà vigilata ai sensi dell'art. 229 cod. pen. può essere disposta solo se la pena di reclusione inflitta in concreto supera un anno.
  • In caso di rito abbreviato o di qualsiasi diminuzione della pena, per verificare l'applicabilità di misure di sicurezza e pene accessorie bisogna far riferimento alla pena effettiva dopo la diminuzione.
  • Se una misura di sicurezza è stata applicata in violazione delle condizioni previste dalla norma, la Corte di Cassazione può annullare la parte della sentenza che la dispone senza rinvio e farla eliminare.
  • Difesa e giudice devono controllare sempre la compatibilità tra la pena principale inflitta e le misure accessorie al fine di evitare vizi di illegittimità.
  • La conformità delle misure accessorie alla normativa va valutata rispetto alla sanzione complessiva concreta e non rispetto a parametri astratti.

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