Cassazione Civile, Ordinanza n. 24287/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito da una precedente ordinanza, le spese di lite erano state poste a carico del soccombente, ma nel dispositivo erano state liquidate in favore della parte ricorrente anziché essere distratte in favore del difensore antistatario. Il difensore, che nel giudizio originario aveva formulato espressa istanza di distrazione delle spese e competenze professionali, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., chiedendo che il dispositivo fosse rettificato con l’attribuzione delle spese a suo favore ai sensi dell’art. 93 c.p.c. L’intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell’ordinanza precedente, inserendo nel dispositivo la formula di distrazione delle spese a favore dell’avvocato antistatario. Ha ritenuto che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione sia emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e che la richiesta fosse validamente formulata. La Corte ha anche precisato che in tale procedimento non è ammessa pronuncia sulle spese del relativo incidente.
Norme richiamate
è utilizzabile, insieme all’art. 391-bis c.p.c., per correggere l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese nel dispositivo di una precedente decisione
consente il ricorso per correzione di errore materiale anche avverso provvedimenti della Corte di cassazione
fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario quando ne sia stata chiesta la condanna
art. 142 DPR 111/2002
menzionato solo come disciplina del patrocinio a favore dello Stato per lo straniero in materia di espulsione; la Corte precisa che la questione della possibile rinuncia implicita non rileva nel presente incidente
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese può essere rimossa mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, quando nel giudizio di merito o di legittimità la richiesta sia stata effettivamente formulata dal difensore.
- La richiesta di distrazione delle spese può ritenersi validamente proposta anche se non accompagnata da una espressa dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tale dichiarazione è implicita nella domanda stessa.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere pronunciata una nuova regolamentazione delle spese del relativo incidente.
- La correzione può riguardare il solo dispositivo, quando l’errore consista nell’attribuzione delle spese alla parte anziché al difensore antistatario che ne aveva chiesto la distrazione.
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