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Ordinanza

Ordinanza n. 1731/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza motivata del 14 agosto 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 5156/2026, che aveva accolto il ricorso proposto dalla parte appellata contro il silenzio formatosi su un’istanza motivata rivolta all’amministrazione il 14 agosto 2025. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo articolati motivi d’appello e rappresentando, quanto al periculum in mora, l’esigenza di preservare la stabilità delle graduatorie nel frattempo formatesi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che gli articolati motivi d’appello necessitassero di adeguato approfondimento nella fase di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’appello. Ha inoltre ravvisato fondate ragioni per mantenere integra la situazione esistente fino alla definizione del giudizio, valorizzando quanto dedotto dal Ministero in tema di periculum in mora e l’esigenza di assicurare, nelle more, la stabilità delle graduatorie formatesi. La trattazione nel merito è stata fissata alla camera di consiglio del 27 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare proposta in appello per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando i motivi d’appello richiedano un adeguato approfondimento incompatibile con una decisione anticipata sul merito e sussistano ragioni cautelari idonee a preservare la situazione esistente.
  • L’esigenza di mantenere stabile, nelle more del giudizio d’appello, una graduatoria già formata può integrare un elemento rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora e giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi d’appello, che restano impregiudicati e devono essere esaminati nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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