Cassazione Civile, Ordinanza n. 21189/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento del corrispettivo di un appalto per lavori eseguiti per un importo indicato in sentenza; nel corso del giudizio il credito fu ceduto a una diversa società, che intervenne in causa. I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo non provato che la convenuta fosse titolare passiva del rapporto contrattuale: secondo il Tribunale e la Corte d'appello, l'attrice non aveva tempestivamente allegato che il contratto fosse stato concluso dall'architetto indicato come referente spendendo il nome della società convenuta, e la circostanza che la società avesse utilizzato i locali in cui i lavori erano stati eseguiti era stata ritenuta irrilevante. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la controparte avrebbe dovuto eccepire la nullità della citazione e chiedere la rimessione in termini anche in appello; 2) nullità delle sentenze di merito per violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., assumendo che il fatto della commissione dei lavori nell'interesse e per conto della società fosse stato già allegato nell'atto introduttivo e che le ulteriori circostanze fossero solo esplicative, non modificative della domanda; 3) omesso esame di un fatto decisivo, concernente la circostanza se l'architetto avesse commissionato i lavori in nome e per conto della società o per conto proprio, assumendo che l'interrogatorio formale avrebbe potuto chiarire il punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo. Ha affermato che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato come tardiva modificazione della domanda l'introduzione di circostanze meramente esplicative di fatti già allegati in citazione, e che la contestazione della titolarità del rapporto da parte del convenuto integra mera difesa proponibile in ogni fase, senza che la contumacia o la tardiva costituzione valgano come non contestazione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo relativo non è stato esaminato perché assorbito
le allegazioni ulteriori sono considerate ammissibili solo se meramente esplicative di fatti già dedotti; non possono invece introdurre nuovi fatti costitutivi oltre le preclusioni
invocato dalla ricorrente a sostegno dell'erronea valutazione delle prove, ma il suo esame è rimasto assorbito
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla prova, ma non è stato decisivo nella statuizione finale
utilizzato come base dei motivi di nullità dedotti
utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
richiamato in relazione alla memoria istruttoria e alle preclusioni allegatorie/probatorie
Massime di principio
- La contestazione della titolarità del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dal convenuto, costituisce mera difesa e può essere proposta in ogni fase del processo; la contumacia o la tardiva costituzione non trasformano tale contestazione in non contestazione.
- Le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. non impediscono di articolare circostanze meramente esplicative o chiarificatrici di fatti già tempestivamente allegati, mentre restano precluse solo le nuove allegazioni che introducano fatti costitutivi diversi.
- Quando il giudice di merito rigetta la domanda qualificando erroneamente come tardiva una prova diretta a chiarire un fatto già dedotto, la sentenza è cassabile per violazione delle regole processuali sulle preclusioni e sulla prova.
- La mera utilizzazione dei locali in cui sono stati eseguiti lavori non basta, di per sé, a fondare la titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento in capo al soggetto utilizzatore, se non risulta la spendita del nome o altra valida imputazione del contratto.
- Se un motivo di ricorso è accolto per una ragione assorbente, gli ulteriori motivi che investono la medesima questione o questioni logicamente subordinate restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21165/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →