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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21189/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento del corrispettivo di un appalto per lavori eseguiti per un importo indicato in sentenza; nel corso del giudizio il credito fu ceduto a una diversa società, che intervenne in causa. I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo non provato che la convenuta fosse titolare passiva del rapporto contrattuale: secondo il Tribunale e la Corte d'appello, l'attrice non aveva tempestivamente allegato che il contratto fosse stato concluso dall'architetto indicato come referente spendendo il nome della società convenuta, e la circostanza che la società avesse utilizzato i locali in cui i lavori erano stati eseguiti era stata ritenuta irrilevante. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la controparte avrebbe dovuto eccepire la nullità della citazione e chiedere la rimessione in termini anche in appello; 2) nullità delle sentenze di merito per violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., assumendo che il fatto della commissione dei lavori nell'interesse e per conto della società fosse stato già allegato nell'atto introduttivo e che le ulteriori circostanze fossero solo esplicative, non modificative della domanda; 3) omesso esame di un fatto decisivo, concernente la circostanza se l'architetto avesse commissionato i lavori in nome e per conto della società o per conto proprio, assumendo che l'interrogatorio formale avrebbe potuto chiarire il punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo. Ha affermato che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato come tardiva modificazione della domanda l'introduzione di circostanze meramente esplicative di fatti già allegati in citazione, e che la contestazione della titolarità del rapporto da parte del convenuto integra mera difesa proponibile in ogni fase, senza che la contumacia o la tardiva costituzione valgano come non contestazione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo relativo non è stato esaminato perché assorbito

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    le allegazioni ulteriori sono considerate ammissibili solo se meramente esplicative di fatti già dedotti; non possono invece introdurre nuovi fatti costitutivi oltre le preclusioni

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell'erronea valutazione delle prove, ma il suo esame è rimasto assorbito

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla prova, ma non è stato decisivo nella statuizione finale

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato come base dei motivi di nullità dedotti

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria istruttoria e alle preclusioni allegatorie/probatorie

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dal convenuto, costituisce mera difesa e può essere proposta in ogni fase del processo; la contumacia o la tardiva costituzione non trasformano tale contestazione in non contestazione.
  • Le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. non impediscono di articolare circostanze meramente esplicative o chiarificatrici di fatti già tempestivamente allegati, mentre restano precluse solo le nuove allegazioni che introducano fatti costitutivi diversi.
  • Quando il giudice di merito rigetta la domanda qualificando erroneamente come tardiva una prova diretta a chiarire un fatto già dedotto, la sentenza è cassabile per violazione delle regole processuali sulle preclusioni e sulla prova.
  • La mera utilizzazione dei locali in cui sono stati eseguiti lavori non basta, di per sé, a fondare la titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento in capo al soggetto utilizzatore, se non risulta la spendita del nome o altra valida imputazione del contratto.
  • Se un motivo di ricorso è accolto per una ragione assorbente, gli ulteriori motivi che investono la medesima questione o questioni logicamente subordinate restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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