Cassazione Penale, Ordinanza n. 05994/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, senza esaminare nel merito la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione non entra nel merito della fondatezza della doglianza, ma rileva che il motivo è formulato in modo generico e indeterminato: non sono indicati gli specifici elementi posti a base della censura e ciò non consente al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi né di esercitare il sindacato richiesto. Per questo il ricorso viene ritenuto privo dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi posti a fondamento della censura; in mancanza, la doglianza è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
La Corte applica la disciplina processuale sull'ammissibilità del ricorso e sulle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, puntuale e autosufficiente quanto agli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono.
- La mera contestazione della correttezza della motivazione, senza indicare quali passaggi argomentativi siano erronei o quali elementi probatori siano stati mal valutati, integra un motivo generico e quindi inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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