Cassazione Penale, Ordinanza n. 38118/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per furto aggravato di un'autovettura. In ricorso ha dedotto, in sintesi, l'assenza di una valida querela della persona offesa e, inoltre, censure relative alla recidiva: da un lato il difetto di contestazione, dall'altro la mancanza delle condizioni per ritenere il fatto espressivo di una più accentuata pericolosità dell'imputato. La Corte osserva però che agli atti era presente una 'denuncia/querela' della persona offesa e che, per la validità della querela, non sono necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la volontà di perseguire penalmente l'autore. Quanto alla recidiva, rileva che essa è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, che deve essere contestata, ma che è sufficiente contestare il tipo di recidiva senza ulteriori specificazioni; precisa anche che la contestazione generica non consente di ritenere una forma più grave di quella semplice. L'ulteriore doglianza sulla pericolosità è dichiarata nuova, poiché non proposta nei medesimi termini in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancanza di querela, perché dagli atti risultava una denuncia/querela della persona offesa e perché la querela è valida anche senza formule solenni, purché emerga la volontà di punire l'autore. Ha poi ritenuto non decisivi i motivi sulla recidiva, richiamando il principio per cui la recidiva va contestata ma basta l'indicazione del tipo, senza necessità di dettagli, e che la contestazione generica non può legittimare l'applicazione di una forma più grave di quella semplice. L'ultima doglianza è stata reputata nuova rispetto all'appello. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva è qualificata come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole.
La contestazione della recidiva può avvenire indicando il tipo di recidiva, senza necessità di specificarne analiticamente i presupposti; la contestazione generica non consente però di applicare una recidiva più grave di quella semplice.
Massime di principio
- Ai fini della validità della querela non è necessario l'uso di formule sacramentali: è sufficiente che dagli atti emerga la denuncia del fatto e la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l'autore.
- In caso di dubbio sul contenuto dell'atto, le dichiarazioni della persona offesa devono essere interpretate in senso favorevole alla querela, secondo il favor querelae.
- La recidiva, in quanto circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, deve essere contestata dal pubblico ministero nel rispetto del contraddittorio.
- Per la contestazione della recidiva è sufficiente l'indicazione del tipo previsto dall'art. 99 c.p., senza necessità di ulteriori specificazioni fattuali.
- La contestazione generica della recidiva non autorizza il giudice a ritenere una forma più grave di quella semplice.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure che non siano state dedotte in appello nei termini sostanziali già esaminati dal giudice di merito.
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