Cassazione Penale, Sentenza n. 28816/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, destinatario di un ordine di esecuzione della pena con contestuale sospensione ex art. 656 c.p.p., ha chiesto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per poter presentare istanza di misure alternative. A sostegno, ha dedotto che l'ordine di carcerazione sospeso sarebbe stato notificato al difensore sbagliato e che la successiva revoca della sospensione sarebbe stata notificata con un vizio formale, sicché egli avrebbe avuto conoscenza effettiva del titolo restrittivo solo molto più tardi, quando era già detenuto per altra causa e non era stato scarcerato per la presenza di quel titolo. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo sulla nullità delle notificazioni e sostenendo che tali vizi gli avevano impedito di attivarsi tempestivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che l'istanza ex art. 175 c.p.p. fosse radicalmente inammissibile, perché le doglianze del condannato riguardavano non un caso fortuito o una forza maggiore, ma asserite nullità del procedimento esecutivo e delle notificazioni. Ha quindi affermato che, in presenza di una dedotta nullità della notificazione, il termine non inizia a decorrere e non si versa nell'ipotesi di restituzione nel termine; il rimedio corretto sarebbe stato l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore
La restituzione nel termine presuppone una decadenza già verificatasi per caso fortuito o forza maggiore; non è utilizzabile per far valere la mancata conoscenza di un atto dovuta a nullità della notificazione.
È richiamato per il procedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena e per la successiva revoca della sospensione.
È indicato come rimedio corretto per far valere i vizi degli atti dell'esecuzione, anziché la restituzione nel termine.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. non è esperibile quando l'inosservanza del termine dipende dalla mancata conoscenza di un atto causata da nullità della sua notificazione, perché in tal caso il termine non ha mai iniziato a decorrere e non si è verificata alcuna decadenza.
- Se la parte deduce vizi o nullità del procedimento esecutivo o delle notificazioni, il rimedio da attivare è l'incidente di esecuzione, non l'istanza di restituzione nel termine.
- Caso fortuito e forza maggiore sono nozioni eccezionali, esterne al procedimento, che presuppongono un impedimento assoluto, improvviso e non evitabile con l'ordinaria diligenza; le nullità processuali non vi rientrano.
- L'inammissibilità originaria dell'istanza di restituzione nel termine è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28650/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28651/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28653/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28654/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28655/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →