Cassazione Penale, Sentenza n. 37074/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza di appello per violazione di norme processuali a pena di nullità: la Corte territoriale avrebbe dichiarato l'imputato assente senza disporre la sua traduzione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa (circostanza già risultante dalla sentenza di primo grado). Si deduce inoltre la mancata motivazione sulla mancata traduzione, essendosi dato conto solo della regolarità delle notifiche.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria; se l'imputato è detenuto per altra causa, è suo onere comunicare il legittimo impedimento e la volontà di comparire, altrimenti il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza. Non risultando dedotta né provata la volontà dell'imputato di partecipare, la mancata traduzione non costituisce illegittimità. La Corte ha inoltre affermato che essa è giudice dei presupposti della decisione anche quando la motivazione della corte territoriale sia assente. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma citata quale fondamento procedurale per la presentazione in cassazione della requisitoria scritta e delle conclusioni da parte del Procuratore generale e delle controdeduzioni dell'avvocato; utilizzata per le modalità di intervento nel procedimento di legittimità.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'esposizione del motivo in cassazione nei limiti previsti dalla norma che regola l'impugnazione e la trattazione dei motivi.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla Ponce)
Principio giurisprudenziale richiamato: nel giudizio camerale di appello contro sentenza emessa dopo giudizio abbreviato la presenza dell'imputato non è necessaria; se l'imputato è detenuto per altra causa, è suo onere comunicare l'impedimento e la volontà di comparire, altrimenti il giudice non è obbligato a disporre la traduzione o a rinviare.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002)
Principio secondo cui la Corte di legittimità è giudice dei presupposti della decisione e può sindacare la correttezza di una decisione di rito anche quando la motivazione della corte territoriale sia assente o insufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale di appello avverso una sentenza pronunciata dopo giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è normalmente necessaria.
- Se l'imputato è detenuto (anche per altra causa), è suo onere comunicare al giudice l'impedimento e la volontà di comparire: in mancanza di tale comunicazione il giudice non è obbligato a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza.
- La mancata motivazione della corte territoriale su una specifica richiesta difensiva non preclude il controllo di legittimità: la Cassazione può esaminare i presupposti della decisione anche se la motivazione è assente.
- La mancata traduzione dell'imputato assente, se non è provata la sua volontà di partecipare, non costituisce di per sé motivo di nullità o di annullamento.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).
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