Cassazione Penale, Sentenza n. 567/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per violazione dell'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per omessa pronuncia sulla confisca del veicolo, sanzione amministrativa accessoria resa obbligatoria dalla L. n. 120/2010. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito non ha verificato né motivato la titolarità del mezzo (se appartenente all'agente o a terzo), condizione che avrebbe inciso sull'applicazione della confisca o sul raddoppio della sanzione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'accertamento della proprietà del veicolo sia questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità con un mero ed eventuale accertamento; benché vi sia stata un'omissione del giudice di merito circa la sanzione amministrativa accessoria, il Procuratore generale non ha formulato un'impugnazione adeguata volta a ottenere il controllo dei fatti (es. richiesta motivata di annullamento e rinvio con indicazione degli accertamenti da compiere). Pertanto il ricorso è stato considerato meramente esplorativo e generico e dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma prevede sanzioni amministrative accessorie in caso di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche; la confisca del veicolo opera quando il mezzo è nella titolarità del conducente coinvolto, mentre se il veicolo appartiene a terzi la sanzione amministrativa accessoria è diversa (raddoppio). L'accertamento della titolarità del veicolo è questione di fatto di competenza del giudice di merito.
Ha introdotto la previsione della confisca come sanzione amministrativa accessoria obbligatoria in alcuni casi di reati stradali; tuttavia l'applicazione dipende dall'accertamento della titolarità del veicolo nel caso concreto, accertamento che richiede istruttoria di merito.
Massime di principio
- La confisca del veicolo prevista dalla normativa stradale, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 120/2010, può essere obbligatoria ma la sua applicazione dipende dall'accertamento della titolarità del mezzo: se il veicolo appartiene al conducente scatta la confisca, se appartiene a terzi si applicano regole diverse (es. raddoppio della sanzione amministrativa).
- La determinazione della proprietà del veicolo è una questione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione non può procedere a nuovi accertamenti di fatto in sede di legittimità.
- Se il giudice di merito omette di decidere su una sanzione amministrativa accessoria, il rimedio in Cassazione richiede una impostazione non meramente esplorativa: il ricorrente deve dimostrare il vizio di diritto o chiedere espressamente annullamento e rinvio indicando quali accertamenti di fatto debbano essere compiuti. Domande generiche volte solo a ottenere la verifica dei fatti vengono dichiarate inammissibili.
- In sede di impugnazione è utile specificare gli elementi di fatto e di prova relativi alla titolarità del veicolo (documenti di proprietà, visure, dichiarazioni) per ottenere che il giudice di merito si pronunci sulla confisca o per persuadere il giudice di legittimità della necessità di annullamento con rinvio.
- Proceduralmente, quando si censura l'omissione di una pronuncia su sanzioni accessorie obbligatorie, è preferibile chiedere espressamente l'annullamento con rinvio e indicare chiaramente quale accertamento di merito si ritiene mancante, evitando cosi che il ricorso sia qualificato come esplorativo.
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