Cassazione Penale, Ordinanza n. 30958/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unica censura assolutamente generica e non specifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/01/2024. Dal testo emerge soltanto che l'unica censura dedotta era formulata in termini del tutto generici e aspecifici: si denunciava un complessivo difetto di motivazione della decisione impugnata rispetto ai rilievi svolti in appello, senza indicare quali motivi di gravame sarebbero stati effettivamente pretermessi. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza di appello non presentava lacune argomentative apprezzabili e che la doglianza non si confrontava con la ratio della decisione.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico un difetto di motivazione, senza indicare puntualmente i motivi di appello asseritamente non esaminati o le specifiche lacune della decisione impugnata.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con il contenuto argomentativo della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze di merito o l'affermazione apodittica di omesso esame non sono sufficienti.
- Quando la decisione impugnata non presenta lacune motivazionali e il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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