Sentenza del 22/02/2017 n. 4592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
N.C. aveva impugnato la comunicazione del 7 settembre 2006, ricevuta il 29 settembre 2006, relativa all’iscrizione ipotecaria disposta per cartelle concernenti TARSU 1996, sanzioni amministrative ex legge n. 689/1981 riferite agli anni 1997 e 1988 e tassa di iscrizione all’Ordine degli avvocati di Catanzaro per il 2003. La CTP di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR della Calabria aveva confermato la decisione, ritenendo non impugnabile la comunicazione davanti al giudice tributario e indicando come rimedio, per i crediti non tributari, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. In Cassazione la contribuente aveva proposto sette motivi; il loro esame non è stato svolto perché, dopo la cancellazione dell’ipoteca, è venuto meno il suo interesse al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza sopravvenuta di interesse. La contribuente aveva comunicato che, l’8 marzo 2013, Equitalia Sud S.p.A. le aveva riferito di aver richiesto la cancellazione dell’ipoteca; tale circostanza ha fatto venir meno l’interesse alla decisione. La Corte non ha quindi deciso nel merito i sette motivi né confermato o riformato la valutazione della CTR sull’impugnabilità dell’atto. Spese compensate in ragione della causa che ha determinato l’inammissibilità. Decisione assunta il 1° febbraio 2017 e depositata il 22 febbraio 2017.
Norme richiamate
La CTR aveva indicato l’opposizione all’esecuzione come rimedio per contestare crediti non tributari; la Corte di cassazione non ha però esaminato né avallato nel merito tale indicazione.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio, il provvedimento contestato viene rimosso o cessa di produrre effetti e ciò elimina l’utilità concreta di una decisione, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La cancellazione dell’ipoteca può far venir meno l’interesse a proseguire il giudizio contro la relativa iscrizione, ma l’esito dipende dal fatto che non residuino effetti o utilità concrete conseguibili con la decisione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’inammissibilità dipende da una circostanza sopravvenuta che ha fatto venir meno l’interesse; in questa decisione le spese sono state compensate per tale ragione.
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