Cassazione Penale, Ordinanza n. 37139/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso: la doglianza sulla responsabilità è nuova, poiché non era stata proposta in appello, e il motivo è comunque generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna dell’11 dicembre 2025 con un unico motivo, denunciando violazione di legge e motivazione carente o meramente apparente, perché non sarebbe stato comprensibile l’iter logico-giuridico seguito per individuare la sua responsabilità. La Corte rileva che l’appello non aveva contestato la responsabilità, ma aveva dedotto soltanto la mancata conversione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità sostitutivi. La censura sulla responsabilità è quindi nuova in cassazione; inoltre, il motivo non indica specifiche ragioni di fatto o di diritto per cui la decisione dovrebbe essere censurata, né si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
l'atto di appello non investiva il tema della responsabilità della ricorrente (donde l'eccezione proposta nel ricorso sarebbe da qualificarsi come nuova ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e, dunque, inammissibile per tale ragione)
È inammissibile in cassazione la censura che introduce una questione non devoluta con l’atto di appello.
Massime di principio
- È inammissibile per novità la censura proposta per la prima volta in cassazione su una questione che non era stata investita dall’atto di appello.
- La genericità dei motivi di impugnazione ricomprende sia l’aspecificità delle censure sia la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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