Cassazione Penale, Ordinanza n. 30222/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato è un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha rigettato il reclamo contro il diniego di permesso premio emesso dal Magistrato di sorveglianza il 3 luglio 2025. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 30-ter ord. pen., dell'art. 16-nonies, comma 4, del d.l. n. 8 del 1991, vizio di motivazione e violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 30-ter ord. pen., 12 e 13 del d.l. n. 8 del 1991. Dalla motivazione emerge che i motivi riproponevano sostanzialmente le doglianze già formulate in reclamo e miravano a ottenere una rivalutazione nel merito della pericolosità residua e dell'idoneità del percorso trattamentale, nonostante il Tribunale avesse valorizzato plurime criticità nella condotta inframuraria, un latente antagonismo verso l'istituzione, un uso improprio di mezzi informatici durante l'attività lavorativa, nonché ulteriori profili di incertezza sul percorso trattamentale e sull'idoneità del domicilio protetto per la fruizione del permesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 627, comma 3, c.p.p.; ha considerato i motivi reiterativi del reclamo e già adeguatamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza con motivazione esauriente e immune da manifesta illogicità; ha osservato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento della richiesta di permesso premio; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sono ritenuti reiterativi e inammissibili.
art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991
Richiamato dal ricorrente a sostegno del primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una decisività nel caso concreto.
Il richiamo è qualificato come non conferente al caso di specie.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a scardinare la motivazione del provvedimento impugnato.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisi vizi nella decisione impugnata.
Applicato quanto alla condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti in materia di sorveglianza, sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare le doglianze già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- Il controllo della Corte di cassazione non consente una rivalutazione del merito delle valutazioni prognostiche del giudice di sorveglianza, specie quando la decisione sia sorretta da motivazione esauriente e non manifestamente illogica in ordine a condotta inframuraria, pericolosità residua e percorso trattamentale.
- Ai fini del permesso premio, la sussistenza di criticità nella condotta del detenuto, di elementi sintomatici di persistente antagonismo verso l'istituzione e di dubbi sull'idoneità delle condizioni di fruizione del beneficio può legittimare il diniego, se adeguatamente motivata la valutazione negativa del tribunale di sorveglianza.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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