Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Torino che aveva ritenuto entrambi responsabili di disastro innominato e reati connessi (uso e collocamento di bombole GPL e timer per cagionare crolli e ottenere un indennizzo assicurativo), nonché del concorso nelle lesioni personali gravi a danno di Vigili del Fuoco; a Giovanni Vincenti veniva inoltre contestato il delitto di calunnia. I motivi di ricorso riguardavano: a) presunta incapacità di intendere e di volere di Vincenti e mancata rinnovazione istruttoria per perizia psichiatrica o, in subordine, riconoscimento dell'attenuante per vizio parziale di mente; b) contestazione della sussistenza della posizione di garanzia e dell'obbligo di impedire l'evento (nessuna assunzione volontaria del dovere di protezione, impossibilità di imputare responsabilità per omissione a fatti dolosi pregressi); c) doglianza sulla sussistenza del reato di calunnia ascritto a Vincenti (affermazione che le dichiarazioni non contenevano elementi idonei a far sorgere l'azione penale contro il presunto calunniato); d) per Patrucco, vizio di valutazione probatoria e carenza di indizi concreti sulla partecipazione e sulla consapevolezza del rischio, con richiesta, al più, di riconoscimento di responsabilità colposa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta rinuncia manifestata dai due ricorrenti in udienza (verbale del 2 marzo 2022). Per effetto della rinuncia i ricorsi si estinguono e la sentenza di merito passa in giudicato; di conseguenza la Cassazione non si è pronunciata sui motivi di merito. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 500 alla Cassa delle ammende. È stata disposta la rifusione, a favore di Generali Italia S.p.A., delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori; non è stata invece disposta la rifusione a favore delle parti civili "Vittime del dovere" e "ANMIL" perché risultavano presenti all'udienza in cui fu dichiarata la rinuncia.
Norme richiamate
Gli articoli richiamati identificano il concorso di persone nel reato (art. 110) e la fattispecie della truffa (art. 642), qui contestata nella forma collegata al conseguimento dell'indennizzo assicurativo.
Sez. un., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio giurisprudenziale secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'immediata estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza al momento della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018
Principio secondo cui l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicare tempestivamente la rinuncia alle parti civili; in mancanza di tale comunicazione può essere condannato a rifondere le spese sostenute dalle parti civili nel grado.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione manifestata in udienza produce l'immediata estinzione del ricorso e il passaggio in giudicato della sentenza: la Cassazione non decide più sul merito.
- Chi rinuncia all'impugnazione deve informare tempestivamente le parti civili assenti all'udienza di rinuncia; se non lo fa può essere condannato a rifondere le spese sostenute da quelle parti civili nel grado.
- Le questioni di capacità di intendere e di volere o di vizio parziale di mente richiedono, se ritenute rilevanti, specifiche richieste istruttorie (perizia) in grado di essere valutate dal giudice: l'omissione di questa rinnovazione può compromettere il successo del motivo in grado di legittimità.
- La responsabilità per omissione di soccorso o per mancato impedimento di un evento richiede la configurazione di una posizione di garanzia; la sussistenza di tale posizione dipende dalle concrete attribuzioni di dovere e dal rapporto causale con l'azione dolosa che ha originato il pericolo.
- Le impugnazioni basate su vizi di valutazione probatoria devono mostrare l'illogicità o la manifesta contraddittorietà della motivazione o l'assenza di qualsiasi elemento indiziario concreto; l'affermazione di mere congetture o di interpretazioni alternative non è in genere sufficiente senza prova documentale o testimonialmente solida.
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