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Ordinanza

Ordinanza n. 1906/2026 - Napoli, Sezione 3

per la correzione di errore materiale della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione terza, 2 settembre 2025 n. 6037;

Giustizia amministrativa202202233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione di un errore materiale. Ha disposto l'inserimento, nel dispositivo della sentenza del 2 settembre 2025 n. 6037, dopo la liquidazione delle spese, delle parole "con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario". Ha inoltre ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'articolo 86, comma 3, c.p.a. Nulla per le spese del procedimento di correzione.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, 2 settembre 2025, n. 6037, limitatamente all'omessa attribuzione delle spese liquidate al difensore dichiaratosi antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il difensore del Comune di Ercolano, dichiaratosi antistatario, ha chiesto la correzione della sentenza n. 6037 del 2025, che aveva respinto i ricorsi riuniti e condannato le parti ricorrenti al pagamento, in favore del Comune, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 per ciascun ricorso, per complessivi euro 8.000 oltre accessori. La richiesta riguardava esclusivamente l'omessa indicazione, nel dispositivo, dell'attribuzione delle spese al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione della sentenza.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza, dell'attribuzione delle spese di lite al difensore che si sia dichiarato antistatario può essere corretta mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, quando la statuizione sulle spese e il relativo importo risultino già espressamente contenuti nella decisione.
  • La correzione dell'errore materiale non modifica il contenuto sostanziale della decisione sulle spese, ma rende esplicita una conseguenza accessoria coerente con la statuizione già adottata.
  • Quando viene disposta la correzione di una sentenza ai sensi dell'articolo 86 c.p.a., la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dal comma 3 della medesima disposizione.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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