Cassazione Civile, Ordinanza n. 28829/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Avvocatura dello Stato e dell'istanza congiunta di rinunzia al giudizio sottoscritta anche dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Ritenuti integrati i presupposti, dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e dispone la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per euro 258.905,40 emessa a seguito di avviso di accertamento notificato il 28.4.2011 nei confronti della destinataria quale erede del defunto. La destinataria ha impugnato la cartella deducendo di avere rinunciato all'eredità con atto del 5.11.2010, quindi prima della notificazione dell'avviso di accertamento. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo che, essendo definitivo l'avviso di accertamento, la pretesa non potesse più essere contestata con l'impugnazione della cartella. La CTR ha invece accolto l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma nel testo fornito non è riportato il contenuto specifico dei motivi; risulta solo che l'Avvocatura dello Stato ha poi depositato rinuncia al ricorso con istanza congiunta di rinuncia al giudizio.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa per l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso
richiamato quale base normativa per la pronuncia di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando validamente depositata dall'Avvocatura dello Stato e accompagnata da istanza congiunta di rinuncia al giudizio, determina l'estinzione del processo di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese se vi è richiesta in tal senso e se ricorrono i presupposti ravvisati nel provvedimento.
Come è indicizzato
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