Sentenza del 15/04/2016 n. 7478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato gli avvisi IRPEF relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, emessi nei confronti della contribuente per il reddito di partecipazione pari al 10% degli utili extracontabili attribuiti alla società. Il primo motivo riguardava la violazione dell'art. 2727 c.c.: secondo l'Amministrazione, in una società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria del contribuente. Il secondo motivo denunciava ultrapetizione, poiché il giudice d'appello avrebbe deciso anche sulla dedotta cessione delle quote e sull'assenza di una ristretta compagine sociale, questioni che non risultavano ritualmente proposte dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati e connessi. Ha rilevato, da un lato, che la contribuente non aveva fornito prova della cessione integrale delle quote sociali e, dall'altro, che il giudice d'appello aveva erroneamente escluso l'automatica operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Norme richiamate
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
La norma consente di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società di capitali con ristretta base partecipativa, purché il contribuente possa fornire prova contraria.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 24572 del 2014
È legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, salva prova contraria da parte del contribuente.
La ristrettezza della compagine sociale implica, di per sé, un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio; non sono necessari rapporti di parentela tra i soci.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione accerta maggiori utili extracontabili in una società di capitali con ristretta base partecipativa, può presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci, anche senza una prova diretta della distribuzione materiale.
- La presunzione non è assoluta: il socio può superarla fornendo una prova concreta e documentata, ad esempio dimostrando di non essere più socio nel periodo d'imposta, di non aver avuto la disponibilità degli utili o l'effettiva estraneità alla gestione sociale.
- La mera dichiarazione del contribuente di aver ceduto le quote non è sufficiente: occorrono documenti idonei a provare data, validità ed efficacia della cessione, nonché la non titolarità delle partecipazioni nei periodi contestati.
- La ristrettezza della base sociale può fondare la presunzione anche in assenza di rapporti familiari o di parentela tra i soci.
- Il giudice tributario deve decidere nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte; non può fondare la decisione su questioni nuove non introdotte dalle parti.
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