Sentenza n. 1619/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire richiesto per interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale, risanamento conservativo e riqualificazione di un fabbricato e dell’area circostante, destinati ad attività agrituristica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, sviamento, illogicità e contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e del legittimo affidamento. Ha sostenuto che il Comune avesse negato il titolo edilizio per ragioni attinenti ai requisiti per l’esercizio dell’agriturismo, anziché per profili edilizi o urbanistici; che gli interventi sul fabbricato esistente non richiedessero un piano di sviluppo aziendale; e che fossero erronee le valutazioni sulla prevalenza dell’attività agricola, sulla cucina, sulla mancanza di un socio qualificato come imprenditore agricolo professionale e sull’inattività dell’impresa. Ha inoltre rappresentato che il progetto prevedeva sette posti letto e una prevalenza dei ricavi agricoli su quelli agrituristici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto dirimente il motivo secondo cui il Comune aveva fondato il rigetto su presupposti relativi all’esercizio dell’attività agrituristica senza individuare specifiche ragioni ostative edilizie o urbanistiche; lo stesso provvedimento riconosceva che, ai sensi del d.P.R. 380/2001, i lavori sul fabbricato preesistente potevano essere autorizzati. Quanto alla connessione dell’intervento con l’attività agricola, il Comune non aveva rilevato nuove costruzioni: per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente indicati nel caso, le NTA del PTCP richiamate in sentenza non richiedevano il piano di sviluppo aziendale previsto per le nuove edificazioni. Il TAR ha inoltre giudicato illegittime le ulteriori ragioni del diniego: la prevalenza dell’attività agricola risultava dai dati peritali e, con sette posti letto, operava la presunzione prevista dal regolamento regionale; il rilievo sulla cucina era inconferente; non era necessario che uno dei soci fosse qualificato IAP, essendo sufficiente l’effettivo esercizio dell’attività agricola; e l’inattività non era dimostrata dalle risultanze aggiornate né impediva di valutare prospetticamente il progetto. In sede di riedizione del potere, il Comune dovrà fondarsi su eventuali elementi specificamente edilizi o urbanistici e rispettare il limite del cosiddetto one shot puro, senza addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti; spese compensate.
Norme richiamate
in base al quale “in caso di annullamento giurisdizionale, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria”.
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, dopo l’annullamento giurisdizionale l’amministrazione non può introdurre motivi ostativi che erano già ricavabili dall’istruttoria conclusa con il provvedimento annullato; deve esaminare l’affare nella sua interezza e far emergere sin dal primo provvedimento le ragioni ostative.
art. 37, commi 10-13, NTA del PTCP della Provincia di Salerno
gli interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente non richiedono un piano di sviluppo aziendale finalizzato a dimostrare la necessità di consumo di nuovo suolo: il piano di sviluppo aziendale è invece necessario solo per le nuove edificazioni
Per gli interventi indicati sul patrimonio edilizio esistente non è necessario il piano di sviluppo aziendale richiesto per dimostrare il consumo di nuovo suolo; tale piano è necessario solo in caso di nuove edificazioni.
art. 2 Regolamento regionale n. 18/2009
detta prevalenza si presume, ai sensi dell’art 2. del Regolamento Regionale n. 18/2009 lì dove, come nel caso in esame, la disponibilità dei posti letto sia inferiore a dieci (nel caso sono 7) o a cinque piazzole di campeggio
La prevalenza dell’attività agricola si presume quando la ricettività resta sotto le soglie indicate: meno di dieci posti letto o meno di cinque piazzole di campeggio.
art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001
ai sensi dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. 380/2001 - norma espressamente richiamata nell’intestazione del provvedimento di diniego - il permesso di costruire per interventi su un preesistente fabbricato ad uso abitativo non può essere negato in ragione della destinazione d’uso prevista, ove questa sia consentita dalla normativa applicabile (nella specie, la L.R. 15/2008 sull’agriturismo).
Il permesso per interventi su un fabbricato abitativo preesistente non può essere negato per la destinazione d’uso progettata se questa è ammessa dalla disciplina applicabile.
Invero detto requisito non è richiesto né dall’art. 2135 c.c. né dal D.lgs. 228/2001, risultando sufficiente che la società eserciti effettivamente le attività agricole ivi esercitate;
La qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo a un socio non è condizione necessaria per l’avvio dell’attività agrituristica quando la società eserciti effettivamente attività agricole.
Il TAR richiama la disciplina nazionale dell’agriturismo nel quadro normativo, ma non ne espone una specifica interpretazione autonoma.
art. 2 L.R. Campania 15/2008
Invero detto requisito non è richiesto né dall’art. 2135 c.c. né dal D.lgs. 228/2001, risultando sufficiente che la società eserciti effettivamente le attività agricole ivi esercitate;
La disciplina richiamata non consente di subordinare l’attività agrituristica alla presenza, tra i soci, di un soggetto qualificato come imprenditore agricolo professionale, se la società esercita effettivamente attività agricole.
artt. 2 e 3 Regolamento regionale n. 18/2009
detta prevalenza si presume, ai sensi dell’art 2. del Regolamento Regionale n. 18/2009 lì dove, come nel caso in esame, la disponibilità dei posti letto sia inferiore a dieci (nel caso sono 7) o a cinque piazzole di campeggio
La prevalenza agricola si presume al ricorrere delle soglie di ricettività indicate dal regolamento; nel caso concreto erano previsti sette posti letto.
Le disposizioni sono menzionate tra quelle dedotte dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il diniego di un permesso di costruire deve individuare le disposizioni edilizie o urbanistiche ostative e le pertinenti previsioni degli strumenti urbanistici, così da rendere comprensibili le ragioni del rigetto e consentire una difesa effettiva; non è sufficiente fondarlo su requisiti estranei alla verifica edilizia e urbanistica.
- Quando l’intervento riguarda manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e risanamento conservativo di edifici esistenti e non comporta nuove edificazioni, non può essere richiesto, sulla base della disciplina applicata nel caso, il piano di sviluppo aziendale previsto per dimostrare la necessità di nuovo consumo di suolo.
- Nei procedimenti avviati su istanza di parte, a seguito dell’annullamento giurisdizionale l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria conclusa con il provvedimento annullato; l’incompletezza istruttoria riconducibile a una scelta dell’amministrazione non giustifica il mancato rispetto di tale limite.
- Il permesso di costruire per interventi su un fabbricato abitativo preesistente non può essere negato per la destinazione d’uso progettata quando essa sia consentita dalla normativa applicabile.
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