Cassazione Penale, Sentenza n. 4414/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 216 n.2 legge fallimentare, denunciando: (i) vizio di motivazione sull'entità della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la sua incensuratezza e per la presunta mancata conoscenza dell'obbligo di consegna delle scritture; (ii) errore di qualificazione giuridica della condotta (richiamo all'art. 217, comma 2 legge fallimentare) per assenza di dolo, ritenendo che la mancata restituzione delle scritture non dimostri dolo generico ma semplice inosservanza dovuta a mancata comunicazione da parte della curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato quanto al trattamento sanzionatorio e alle censure di merito: ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito, ha confermato che la pena risultava fissata al minimo edittale (tre anni) e che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dall'entità del passivo fallimentare e del danno alla parte offesa. Ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo alla qualificazione giuridica della condotta, considerandolo reiterativo e già adeguatamente risposto dalla Corte territoriale. Tuttavia, d'ufficio, la Corte ha rilevato l'illegittimità della determinazione automatica della durata delle pene accessorie fallimentari alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 e delle Sezioni Unite (Suraci, 28/02/2019): ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per la nuova determinazione concreta della loro durata secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 216 n.2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare)
Norma che sanziona determinate condotte in ambito fallimentare (richiamata come titolo di reato contestato); la sua applicazione ha portato alla condanna per il fatto ascritto al ricorrente.
Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della formulazione che attribuiva automaticamente la durata fissa di dieci anni alle pene accessorie; ne consegue che la durata deve essere determinata in concreto e può essere fino a dieci anni.
Sezioni Unite, sentenza "Suraci" del 28/02/2019
"Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen."
Principio di diritto che impone al giudice di merito, sul presupposto del nuovo assetto costituzionale, di quantificare le pene accessorie applicando i criteri dell'art. 133 c.p. e non automaticamente secondo una durata fissa.
Fornisce i criteri per la determinazione della misura delle pene (intensità del dolo o della colpa, danno, personalità del colpevole, attenuanti e aggravanti ecc.); la Corte indica che le pene accessorie di durata non fissa vanno quantificate concretamente secondo questi criteri.
art. 217, comma 2 legge fallimentare (richiamato dal ricorrente)
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione del fatto e sostenere l'assenza del dolo generico; la Corte di merito ha però ritenuto il motivo reiterativo e ha fornito risposta ritenuta corretta dalla Cassazione.
Massime di principio
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è largamente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: una scelta contenuta nel settore medio-basso dell' edittale non richiede sempre una motivazione specifica aggiuntiva.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato dall'entità del danno o del passivo causato dal reato; l'incensuratezza del condannato non è di per sé sufficiente a imporre l'applicazione delle attenuanti.
- Le censure di qualificazione giuridica della condotta devono essere svolte in modo non meramente reiterativo rispetto ai motivi già valutati dai giudici di merito; la Cassazione censura solo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche.
- A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 e delle Sezioni Unite (Suraci), le pene accessorie previste dalla legge fallimentare la cui durata non è fissata in modo vincolante devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; i giudici devono quindi motivare la durata applicata.
- La Corte di legittimità può rilevare d'ufficio l'illegittimità di norme o di applicazioni delle pene accessorie e disporre l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quel profilo.
- In casi simili, il difensore deve puntare a dimostrare concretamente l'assenza del dolo (ad es. prova della mancata conoscenza dell'obbligo o di comunicazioni incomplete da parte della curatela) e fornire elementi sul danno effettivo e sulla personalità dell'imputato per ottenere eventuali attenuanti o una diversa determinazione delle pene accessorie.
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