Cassazione Penale, Sentenza n. 15629/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di rinvio (appello) che aveva dichiarato la loro responsabilità per il fatto verificatosi il 3 novembre 2021 nella casa circondariale di Campobasso. I motivi principali erano: (1) violazione di legge processuale, con dedotta incompetenza della Corte di Appello in quanto, secondo i ricorrenti, la decisione di rinvio avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale in quanto annullata una pronuncia di improcedibilità; (2) riproposizione del dubbio di legittimità costituzionale per eccesso di delega già sollevato in sede di rescissione; (3) contestazione della qualificazione della loro condotta come concorso di persone (mancata individuazione di comportamento specifico e idoneo a integrare concorso); (4) vizi di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla sussistenza del concorso e al pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla trattazione in secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza. Ha ritenuto preclusa la questione relativa alla competenza del giudice del rinvio ai sensi dell'art. 627, comma 1, c.p.p., e ha escluso la riproposizione del dubbio di eccesso di delega perché già esaminato e respinto nella decisione rescindente (art. 628, comma 2, c.p.p.). Quanto al merito fattuale, la Corte ha confermato che dalle videoriprese e dalle deposizioni emergeva una rapida successione di ingressi nella cella e rumori tali da far ritenere un previo concerto e una comune determinazione tra i partecipanti, avvalorando la qualificazione del fatto come commesso in concorso; la pretesa estraneità di singoli si è scontrata con tali risultanze. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 comma 1 cod.proc.pen.
La competenza attribuita con la sentenza di annullamento è "non discutibile": la questione sulla competenza del giudice del rinvio è preclusa e non può essere rinnovata in Cassazione
art. 628 comma 2 cod.proc.pen.
E' vietata la riproposizione di questioni già esaminate e decise nella sentenza rescindente; il dubbio di legittimità costituzionale già esaminato non poteva essere nuovamente sollevato
Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; la Corte ha ritenuto congrua la somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio e indica il giudice che deve trattare il nuovo giudizio, la competenza così attribuita è generalmente preclusa a successivi dubbi processuali (art. 627 c.p.p.): non è possibile rimettere in discussione la scelta del giudice del rinvio in Cassazione.
- Questioni già esaminate e decise nella sentenza rescindente non possono essere riproposte in sede di cassazione successiva: la regola di preclusione (art. 628 c.p.p.) impedisce la riapertura di censure già risolte.
- Le doglianze meramente generiche o non specificamente ancorate a argomentazioni nuove e rilevanti sono insufficienti per vincere il requisito di ammissibilità della cassazione e possono essere dichiarate manifestamente infondate.
- In casi di aggressione collettiva, elementi di fatto come videoriprese, testimonianze e la rapida successione degli ingressi possono giustificare la ricostruzione di un "previo concerto" e, quindi, la qualificazione del fatto come commesso in concorso anche in assenza di individuazione di un gesto singolo immediatamente idoneo.
- La riforma e la valutazione di questioni di legittimità costituzionale richiedono che tali questioni non siano già state esaminate e decise: se la Cassazione ha già respinto la questione in una precedente decisione rescindente, la riproposizione è preclusa.
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; pertanto, ricorrere senza ragioni concrete e specifiche comporta rischi economici per il ricorrente.
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