Cassazione Penale, Sentenza n. 30619/2025 del 12/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto in bancarotta preferenziale e condannando l'imputato per bancarotta fraudolenta documentale (capo a/2) e per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (capo b). Il ricorso per cassazione (cinque motivi, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) contestava: omessa motivazione per la mancata considerazione della deposizione della teste Vanessa Di Nicola; travisamento della prova e omissione nel valutare la presunta consegna spontanea di fatture al curatore; mancata considerazione della consegna delle fatture quale elemento escludente il dolo; carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sottrazione/distruzione delle scritture contabili; omissione di valutazione circa la reale effettuazione delle prestazioni fatturate (e quindi contestazione del fatto che le fatture rappresentassero operazioni inesistenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso (alcuni motivi dichiarati inammissibili, altri infondati). In particolare: i primi quattro motivi, attinenti alla bancarotta fraudolenta documentale, sono stati ritenuti inammissibili o infondati (mancata allegazione integrale del contenuto probatorio, irrilevanza della deposizione citata rispetto alla ricostruzione complessiva, consegna parziale di fatture non esonera dall'obbligo di conservazione e consegna di tutte le scritture necessarie; corretto apprezzamento in merito all'elemento psicologico e alla funzione occultativa della mancata tenuta/consegna). Il quinto motivo relativo al delitto tributario (art. 2 d.lgs. 74/2000) è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile liquidate in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Nota: il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla bancarotta documentale, ma la Cassazione non ha accolto il ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Norma di rito che definisce i motivi di ricorso per cassazione su cui si sono basati i mezzi impugnatori; la Corte richiama i limiti di specificazione richiesti per la valutazione del vizio di motivazione.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma penale tributaria applicata al capo b: la sentenza ha ritenuto sussistenti indizi di uso di fatture per operazioni inesistenti e ha valutato la mancanza di rapporti contrattuali, anomalie formali delle fatture e la struttura aziendale come elementi indiziari rilevanti; il ricorso su questo punto è stato però dichiarato inammissibile per genericità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini della trascrizione integrale dei motivi nel ricorso; usata in sede di ammissione del ricorso e per la formulazione dei motivi in cassazione.
Massime di principio
- La mera consegna parziale o tardiva di alcune fatture non esonera l'amministratore dall'obbligo personale di tenuta e consegna completa delle scritture contabili: l'onere probatorio di dimostrare la mancata imputabilità della perdita o della mancata consegna grava sull'imputato.
- In Cassazione le allegazioni concernenti dichiarazioni testimoniali devono essere riprodotte integralmente: l'estrapolazione di brani non assolve l'onere di rendere valutabile la decisività della prova e può rendere il motivo inammissibile.
- Per ravvisare il reato di bancarotta fraudolenta documentale è rilevante sia la mancanza di annotazione di operazioni rilevanti sia la sottrazione/occultamento o la mancata consegna delle scritture; se la condotta è correlata a fatti patrimoniali e fiscali già accertati, può operare una logica presunzione che la non tenuta/consegna sia funzionale all'occultamento.
- La Cassazione è rigorosa verso motivi formulati in termini generici: la censura priva di specifiche indicazioni sul fatto o sui documenti è spesso dichiarata inammissibile.
- La valutazione dell'elemento psicologico (dolo) in reati documentali richiede il quadro probatorio complessivo: la sussistenza di altre condotte illecite (bancarotta patrimoniale, reati tributari) può rafforzare la valutazione che la mancata tenuta/consegna delle scritture sia dolosa.
- Quando si impugna una sentenza per travisamento o omessa valutazione della prova, è necessario indicare con precisione quale prova sarebbe stata decisiva e ricondurre logicamente la sua omissione al vizio della decisione; altrimenti il motivo rischia l'inammissibilità o il rigetto.
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