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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04810/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo due censure: anzitutto il vizio di violazione di legge e di motivazione, in tutte le forme, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; inoltre il vizio di violazione di legge e di motivazione nella determinazione della pena, per asserita violazione dell'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e non illogica, avendo valorizzato la mancanza di elementi positivi, i precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la condotta processuale non collaborativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, perché il giudice di merito può motivare richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare tutti quelli favorevoli o sfavorevoli. Ha poi reputato inammissibile il secondo motivo sulla pena, poiché la censura tendeva a una rivalutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione non arbitraria né illogica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare puntualmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena non è censurabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o manifesta illogicità; non è ammissibile una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di riesame del merito, quando la motivazione del giudice sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione espressa ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • La doglianza sulla quantificazione della pena è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa valutazione della congruità della sanzione, in assenza di arbitrio o di evidente illogicità della motivazione.
  • La presenza di precedenti penali specifici e una condotta processuale non collaborativa possono costituire elementi legittimamente valorizzabili per escludere le attenuanti generiche e confermare la misura della pena.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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