Cassazione Penale, Ordinanza n. 04810/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo due censure: anzitutto il vizio di violazione di legge e di motivazione, in tutte le forme, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; inoltre il vizio di violazione di legge e di motivazione nella determinazione della pena, per asserita violazione dell'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e non illogica, avendo valorizzato la mancanza di elementi positivi, i precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la condotta processuale non collaborativa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, perché il giudice di merito può motivare richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare tutti quelli favorevoli o sfavorevoli. Ha poi reputato inammissibile il secondo motivo sulla pena, poiché la censura tendeva a una rivalutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione non arbitraria né illogica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare puntualmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
La determinazione della pena non è censurabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o manifesta illogicità; non è ammissibile una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di riesame del merito, quando la motivazione del giudice sia congrua e non manifestamente illogica.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione espressa ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- La doglianza sulla quantificazione della pena è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa valutazione della congruità della sanzione, in assenza di arbitrio o di evidente illogicità della motivazione.
- La presenza di precedenti penali specifici e una condotta processuale non collaborativa possono costituire elementi legittimamente valorizzabili per escludere le attenuanti generiche e confermare la misura della pena.
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