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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25047/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la semilibertà concessa a un condannato e ha ratificato la sospensione provvisoria della misura disposta dal Magistrato di sorveglianza, sulla base di accertamenti di polizia secondo cui il soggetto non si era presentato al lavoro da inizio agosto; la difesa aveva prodotto un foglio presenze informale della prima quindicina di settembre per sostenere la regolarità del servizio e aveva richiamato una diversa lettura delle dichiarazioni raccolte, oltre a sostenere che il lavoratore fosse in ferie. Con il ricorso per cassazione, il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla partecipazione al percorso rieducativo, sulla presenza del semilibero sul luogo di lavoro e sulla valutazione delle informazioni, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio più favorevole alla tesi difensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre osservato che la motivazione del provvedimento impugnato era adeguata, logica, non apparente né contraddittoria e conforme all'orientamento secondo cui, ai fini della revoca della semilibertà, rilevano condotte idonee a compromettere gravemente il rapporto fiduciario con gli organi del trattamento e a dimostrare l'inidoneità al trattamento. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre una diversa e alternativa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito/sorveglianza.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio fattuale, se non sono specificamente individuati travisamenti decisivi delle risultanze processuali.
  • La revoca della semilibertà è legittima quando la condotta del condannato, per natura e modalità, sia idonea a incrinare gravemente il rapporto fiduciario con l'autorità giudiziaria e gli organi del trattamento, rendendo complessivamente negativo l'esito del percorso rieducativo.
  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti di sorveglianza, una motivazione puntuale, logica e non contraddittoria è insuscettibile di censura se il ricorrente si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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