Cassazione Penale, Ordinanza n. 39801/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato e sottoscritto solo da lui, senza autenticazione del difensore. La questione trattata dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso tale facoltà imponendo la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da soggetto non legittimato, essendo stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore cassazionista, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Consente la trattazione del ricorso con rito de plano nei casi previsti, qui applicato alla declaratoria di inammissibilità.
È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità per proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato.
La riforma ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la difesa tecnica qualificata.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del soggetto che lo propone.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente e non emergono elementi contrari, il giudice può condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
- La declaratoria di inammissibilità può essere adottata con procedura de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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