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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12464/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di patteggiamento in appello resa ex art. 599-bis c.p.p. dalla Corte di appello di Roma, deducendo l'erronea valutazione della congruità della pena da lui stesso richiesta nell'accordo. La Corte di cassazione ha rilevato che, contro una decisione emessa all'esito del concordato in appello, sono deducibili soltanto vizi attinenti alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale. Poiché il ricorso denunciava solo la congruità della pena concordata, motivo non ammissibile, è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla congruità della pena richiesta nell'accordo di patteggiamento in appello non rientra tra i motivi proponibili avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; contro la sentenza resa all'esito di tale rito sono deducibili solo specifici vizi, non anche censure sulla mera congruità della pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando le doglianze non sono proponibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    Richiamata in relazione al criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello sono proponibili solo censure relative alla validità del consenso delle parti, alla difformità tra accordo e decisione e all'illegalità della pena; non è deducibile un mero dissenso sulla congruità della pena concordata.
  • Il ricorso per cassazione che introduca motivi estranei ai limiti oggettivi del rito concordato in appello è inammissibile e può essere definito senza formalità di procedura.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • In tema di patteggiamento in appello, il controllo di legittimità non si estende alla mera valutazione di opportunità o congruità della pena richiesta, salvo che essa risulti illegale o non coerente con l'accordo raggiunto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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