Cassazione Civile, Ordinanza n. 29285/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Tribunale di Massa che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo da lui proposta per ottenere l’ammissione di un credito di Euro 4.047,75 relativo al periodo 10 luglio 2014 - 31 dicembre 2016. Il credito veniva ricondotto a un rapporto di lavoro subordinato che il ricorrente assumeva essere stato realmente instaurato con la società poi fallita, pur avendo egli svolto formalmente la propria attività in favore di altre società. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla legge fallimentare e sugli artt. 409 e 413 c.p.c., sostenendo che non aveva agito per la tutela della sua posizione lavorativa all’interno dell’impresa, ma solo in via strumentale per far accertare un credito da insinuare al passivo; con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza. La curatela non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo. Ha affermato che, quando la domanda di accertamento del rapporto di lavoro è proposta solo come mezzo per ottenere l’ammissione di un credito al passivo fallimentare e quindi per incidere sulla partecipazione al concorso, la controversia rientra nella cognizione del giudice fallimentare e non del giudice del lavoro. Poiché dal ricorso emergeva che la richiesta di accertamento del rapporto con la società fallita era funzionale esclusivamente all’ammissione al passivo, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato evocato come parametro della censura di violazione di legge
artt. 24, 52, 92, 93, 99 e 101 l. fall.
richiamati dal ricorrente per sostenere che l’accertamento del rapporto di lavoro era strumentale all’insinuazione al passivo e alla partecipazione al concorso
richiamati per la distinzione tra controversie di lavoro e competenza del giudice fallimentare
menzionato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- Le controversie relative all’accertamento e alla qualificazione di crediti derivanti da rapporto di lavoro, quando siano proposte al solo fine di partecipare al concorso fallimentare e producano effetti esclusivamente endoconcorsuali, rientrano nella cognizione del giudice fallimentare.
- La distinzione tra competenza del giudice del lavoro e cognizione del giudice fallimentare dipende dalla funzione della domanda: se è diretta alla tutela della posizione del lavoratore all’interno dell’impresa, appartiene al giudice del lavoro; se l’accertamento del rapporto è solo strumentale all’ammissione al passivo, appartiene al giudice della procedura.
- Ai fini dell’individuazione del giudice competente, rileva il contenuto sostanziale della domanda e la sua incidenza sulla procedura concorsuale, non la mera forma dell’azione proposta.
- Quando il ricorso per cassazione è autosufficiente e specifico, il giudice di legittimità può verificare direttamente la finalità concorsuale della domanda sulla base delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo.
Come è indicizzato
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