Cassazione Penale, Sentenza n. 7880/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2023 che aveva respinto l'opposizione proposta dalla Di Tella, terzo rispetto al procedimento, volta alla revoca della confisca di un immobile a San Cipriano d'Aversa. La Corte di Appello aveva ritenuto inammissibile l'opposizione perché l'istanza non avrebbe introdotto elementi nuovi ma si sarebbe limitata a rivalutare la domanda originaria già decisa in contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, quando la domanda riguarda la confisca proposta da un soggetto terzo, il rimedio appropriato è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., anche se la decisione di merito era stata assunta in contraddittorio; ciò per garantire al terzo una "doppia valutazione di merito" e non escludere le possibilità difensive soltanto perché la prima decisione è stata trattata con le forme ordinarie.
Norme richiamate
Individua il rimedio dell'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione utilizzabile dal soggetto terzo che contesta la confisca; secondo la Corte di Cassazione tale rimedio resta disponibile anche quando la decisione è stata resa in contraddittorio.
prevede la decisione de plano
Norma relativa alla possibilità che il giudice dell'esecuzione decida de plano su alcune questioni; la sentenza osserva che, pur esistendo la procedura de plano, il sistema prevede comunque la possibilità dell'opposizione partecipata per il terzo.
Norma sulle forme ordinarie di trattazione in sede esecutiva; la Corte rileva che il fatto che la domanda sia stata trattata secondo le forme ordinarie non esclude il rimedio dell'opposizione ex art. 667, comma 4.
Giurisprudenza: Sez. I n.4083 del 11.1.2013, rv 254812
doppia valutazione di merito
Orientamento consolidato secondo cui il terzo ha diritto a una ulteriore valutazione di merito tramite opposizione, anche quando la prima decisione sia stata resa in contraddittorio; la finalità è garantire al terzo un concreto diritto di difesa e di revisione della decisione esecutiva.
Massime di principio
- Quando un soggetto terzo impugna la confisca di un suo bene, il rimedio esperibile è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., anche se la decisione impugnata è stata adottata in contraddittorio; non può essere dichiarata inammissibile l'opposizione solo perché non introduce elementi "nuovi" se si tratta di rivalutazione della decisione di merito.
- La possibilità di una "doppia valutazione di merito" è un principio operativo: il terzo deve poter ottenere una nuova valutazione sostanziale degli argomenti portati in sede esecutiva, oltre alla prima decisione.
- La trattazione secondo le forme ordinarie (art. 666 c.p.p.) non esclude le ulteriori tutele tipiche dell'opposizione esecutiva; il giudice non deve considerare esaurite le possibilità difensive solo perché il primo giudizio è stato contraddittorio.
- In casi analoghi è opportuno articolare l'opposizione concentrandosi sia su elementi di fatto sia su profili di diritto che dimostrino l'illogicità o l'irragionevolezza della statuizione di confisca; la Corte di rinvio dovrà rimettere in discussione il merito, non solo la forma procedurale.
- Per evitare questioni di ammissibilità, il terzo che propone opposizione dovrebbe chiarire che la richiesta mira alla revoca della confisca e spiegare il rapporto giuridico sul bene (titolarità, diritti preesistenti, ecc.), senza ritenere che l'assenza di "novità" esclusivamente formali precluda il riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7713/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7715/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7717/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7718/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7719/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7720/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →