Cassazione Penale, Sentenza n. 38010/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione: Chirico era stato sottoposto a misure cautelari (carcere e arresti domiciliari) nell'ambito di un procedimento per associazione finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione; successivamente assolto in appello con sentenza irrevocabile del 01/06/2019. La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza di riparazione ritenendo la sussistenza di comportamenti gravemente colposi del Chirico che avrebbero contribuito all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 314 e 315 c.p.p.), carenza e illogicità della motivazione, l'erronea valorizzazione di intercettazioni e l'assenza di elementi che colleghino direttamente il Chirico all'associazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi del ricorrente e confermato la valutazione della Corte territoriale secondo la quale esistevano elementi atti a far ritenere, ex ante, la partecipazione del Chirico a condotte tali da creare la ragionevole (seppur errata) apparenza di illiceità: gestione di pratiche urbanistiche con anomalie e falsità, ricezione di due assegni per complessivi 2.500 euro, svolgimento parallelo di attività imprenditoriale immobiliare favorevole ai pareri dell'ufficio urbanistica, accesso ai sistemi informatici del Comune anche dopo trasferimento, supporto da parte di Melchini e professionisti esterni; nelle carte risultavano 29 pratiche edilizie con profili di falsità e illegittimità. La Corte ha ritenuto che tali comportamenti, non smentiti dall'assoluzione, potevano giustificare la percezione dell'autorità investigante e configurare colpa grave ostativa alla riparazione. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rilevato nel ricorso in relazione al profilo di 'ingiustizia formale' (comma 2). La Corte ha escluso che ricorrano i presupposti per applicare l'ipotesi di ingiustizia formale come ostativo alla riparazione nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione di dolo o colpa grave; la Corte ha ritenuto però che la valutazione autonoma del giudice della riparazione fosse corretta e fondata sui fatti.
Massime di principio
- Il giudice dell'equa riparazione svolge un giudizio autonomo rispetto al processo di merito: valuta ex ante se la condotta del detenuto ha creato una ragionevole apparenza di illiceità, non se abbia effettivamente commesso il reato.
- Per escludere l'indennizzo è necessaria la prova di dolo o di colpa grave: non è sufficiente mera supposizione; occorrono comportamenti concreti, eclatanti o macroscopicamente negligenti che abbiano potuto influenzare l'adozione della misura cautelare.
- Le intercettazioni relative a terzi possono essere valutate se, nel complesso probatorio, contribuiscono a formare una rappresentazione credibile del comportamento del richiedente; non è indispensabile che il richiedente sia direttamente intercettato.
- L'assoluzione con sentenza irrevocabile non esclude automaticamente il rigetto della domanda di riparazione: il giudice può comunque ritenere che determinati comportamenti abbiano creato la falsa apparenza di colpevolezza.
- Nella motivazione il giudice della riparazione deve esporre fatti concreti e precisi e considerare la condotta sia prima sia dopo la privazione della libertà; una motivazione adeguata e congrua è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
- La qualificazione dell'ipotesi come 'ingiustizia formale' (art. 314, comma 2) richiede requisiti specifici; non basta l'errore dell'autorità procedente: occorre che la mancanza di elementi rilevanti fosse pacifica e non imputabile a colpa grave del detenuto.
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