Cassazione Civile, Sentenza n. 38805/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva riconosciuto a Ranucci l'usucapione del fondo. I motivi principali del ricorso di cassazione contestavano: l'ammissione e la valutazione come decisiva di una scrittura privata prodotta tardivamente (dichiarazione della sig.ra Vincenza Ranucci) che sarebbe priva di data certa e proveniente da terzo; l'errata ammissibilità di documenti prodotti in sede di replica/appello; l'omessa considerazione della possibilità di prova testimoniale in primo grado; il mutamento in appello della qualificazione del possesso (possesso mediato vs possesso diretto); e la violazione del principio secondo cui le scritture di terzi costituiscono meri indizi e non prova piena, con la conseguente necessità di ulteriori elementi probatori per ritenere maturato il termine usucapione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 2, 3, 4 e 5, dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il sesto. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse attribuito valore decisivo a una scrittura privata proveniente da terzo, priva di data certa e non suffragata da altri elementi tali da renderla decisiva per provare il possesso mediato richiesto per l'usucapione. Tale scrittura è questione di prova atipica e meramente indiziaria, la cui data deve essere accertata se non certa e il cui valore va valutato unitamente ad altri elementi. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai vizi di specificità dei motivi d'appello e alla loro censurabilità; la Cassazione osserva che il ricorrente deve indicare i motivi d'appello e spiegare la loro genericità se deduce tale vizio
art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3,4
Fondamento delle censure di cassazione riguardo alla violazione di norme processuali sostanziali e di motivazione; utilizzato per valutare la correttezza dell'ammissione e della valutazione delle prove in appello
Riferito alla disciplina della scrittura privata: la Corte precisa che le scritture provenienti da terzi non rientrano nella disciplina di cui all'art.2702 quando non sono riconosciute e hanno valore indiziario
Richiamato in particolare il comma 2: la data della scrittura privata non autenticata può essere accertata con qualsiasi mezzo e spetta al giudice valutare, caso per caso, se la data è certa; qui la data non è risultata certa e deve essere provata
Riferito al principio secondo cui il giudice può decidere in base a un titolo diverso da quello dedotto dalle parti purché rimangano inalterati petitum e causa petendi; la Cassazione conferma che la qualificazione può essere mutata dal giudice entro tali limiti
Richiamato con riguardo all'onere e ai limiti della produzione documentale e dell'istruttoria: contestata l'omessa valutazione dell'indispensabilità della prova documentale in appello quando poteva essere fatta testimoniale in primo grado
Sezioni Unite, sent. n. 7305/2014
Richiamata dalla Corte d'appello nella qualificazione dell'azione come rivendicazione; la Cassazione richiama il principio che la qualificazione giuridica spettante al giudice deve rispettare i limiti del petitum e della causa petendi
Sezioni Unite, n. 15169/2020
Citate in tema di prova atipica: confermano che scritture private di terzi costituiscono prova atipica e il loro valore è meramente indiziario
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di ragionevole durata del processo e corretto svolgimento del contraddittorio; utilizzato nella valutazione dell'ammissibilità e del rispetto delle garanzie processuali
Massime di principio
- Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite hanno valore indiziario e non probatorio pieno: non possono da sole costituire prova decisiva senza essere corroborate da altri elementi
- Se una scrittura privata non autenticata non riporta data certa, la data deve essere accertata con altri mezzi (testimonianze, presunzioni, circostanze) e il giudice deve motivare sul punto
- La produzione tardiva di documenti in sede di replica o in appello può essere ammessa in presenza di giustificazione e se l'elemento è stato acquisito dopo la precisazione delle conclusioni; tuttavia l'ammissibilità non implica che il documento sia automaticamente decisivo
- Il giudice d'appello può riformulare la qualificazione giuridica della domanda purché non alteri il petitum e la causa petendi e non introduca nuovi elementi di fatto che incidano sul giudicato interno
- Nelle controversie su usucapione il giudice deve valutare complessivamente gli elementi che comprovano il possesso e la sua durata: una singola scrittura di terzo priva di data certa difficilmente basta a provare il possesso mediato necessario per usucapione
- Chi allega la data certa di una scrittura privata non autenticata ha l'onere di provarla; in mancanza il documento resta un mero indizio liberamente valutabile dal giudice
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