Cassazione Penale, Ordinanza n. 24781/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In ragione della particolare vicenda processuale, segnata da un precedente errore nella notificazione dell'avviso di udienza al difensore, non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per un reato continuato comprendente usura, tentata estorsione e falsità relativa a documento informatico. I motivi investivano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, dall'altro la misura degli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati. La Corte rileva che le censure sono generiche e manifestamente infondate, perché attengono a profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito, censurabili in cassazione solo in presenza di motivazione carente o illogica. In particolare, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato motivato con riferimento ai precedenti penali dell'imputato; gli aumenti per continuazione, inoltre, sono stati contenuti in misura minima e coerente con la pena base e con i limiti dell'art. 81 c.p., senza trasformare la continuazione in un surrettizio cumulo materiale.
Norme richiamate
richiamato quale limite alla disciplina della continuazione e parametro per verificare che gli aumenti di pena non si traducano in un cumulo materiale mascherato
il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali dell'imputato
indicato tra i reati oggetto di continuazione e come base per un aumento di pena ritenuto minimale
indicato tra i reati oggetto di continuazione e come base per un aumento di pena ritenuto minimale
richiamato nel capo di imputazione come reato contestato, ma non oggetto di autonoma analisi nel merito
art. 81, 497-ter, 644 e 629 c.p.
formula con cui la Corte sintetizza i reati contestati come un reato continuato
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
- In tema di reato continuato, gli aumenti di pena per i singoli reati devono essere motivati in misura proporzionata alla loro entità; un aumento minimale può essere sorretto da una motivazione sintetica, purché sia verificabile il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
- Le censure di merito sul trattamento sanzionatorio non sono deducibili in cassazione quando si risolvono in una diversa valutazione discrezionale della pena, in presenza di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Non integra vizio deducibile in cassazione la scelta del giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche in presenza di una motivazione essenziale ma congrua, fondata su elementi negativi ritenuti prevalenti.
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