Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25498/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza esecutiva che ha rideterminato la pena complessiva per continuazione. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione utilizzato, quale pena base su cui calcolare gli aumenti per continuazione, una pena risultante dalla sentenza del Tribunale di Lucca (riferita a tutti i reati) anziché la pena, inferiore, determinata per il reato più grave; 2) vizio di motivazione eccessività degli aumenti applicati ai reati "satellite", ritenuti sproporzionati e non adeguatamente motivati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato e per carenza di autosufficienza in alcune censure. La Corte ha ritenuto la prima doglianza generica e priva del necessario riscontro documentale (mancava la parte sanzionatoria della sentenza richiamata). Anche la seconda censura è stata giudicata aspecifica e, comunque, empiricamente infondata: il giudice dell'esecuzione aveva adottato come pena base sette anni e quattro mesi di reclusione e 33.000 euro di multa e aveva ridotto le pene fissate in sede di cognizione per i reati-satellite (da 6 anni e 6 mesi e 28.000 euro a 4 anni e 18.000 euro; e da 2 anni e 4.500 euro a 8 mesi e 1.500 euro), dimostrando di tener conto della minore riprovevolezza complessiva. Il ricorso è quindi respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il giudice dell'esecuzione a rideterminare la pena in executivis; applicata per ricalcolare la pena complessiva in caso di continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    a norma dell'ad.616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto che dalla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (l'ordinanza ha disposto il versamento equitativamente fissato in 3.000 euro)

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un ricorso di cassazione deve essere autosufficiente: bisogna allegare copia integrale delle sentenze richiamate, inclusa la parte sanzionatoria, se si contesta il calcolo della pena.
  • Le censure generiche o aspecifiche (mancanza di indicazione precisa dei reati, dei criteri di calcolo o delle voci di pena contestate) sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Il giudice dell'esecuzione può ridurre le pene fissate in sede di cognizione per i reati-satellite quando l'iscrizione delle condotte in un unico disegno criminoso comporti una minore riprovevolezza complessiva; tali riduzioni sono legittime se motivate e coerenti nel calcolo.
  • Se si contesta la determinazione della "pena base" per il calcolo della continuazione, è necessario dimostrare con atti che la sentenza di cognizione aveva effettivamente fissato una pena diversa e inferiore; semplici affermazioni non documentate non sono sufficienti.
  • La nozione di "reformatio in peius" deve essere considerata: il ricorrente non può giovarsi di peggioramenti derivanti da errori formali, ma l'onere della prova e della specificità della censura rimane a chi impugna.
  • In caso di inammissibilità manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano circostanze che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.