Cassazione Penale, Sentenza n. 51037/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la riqualificazione del fatto in abuso d'ufficio e deducevano che tale reato si era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata. Sostenevano che il dies a quo della prescrizione fosse riconducibile agli atti formali (domanda di brevetto del 22/05/2014 e costituzione della societa' 41 s.r.l. il 30/04/2014) e che le vicende societarie successive fossero post factum non rilevanti ai fini del tempus commissi delicti. Avevano inoltre sollevato (poi rinunciato) un motivo sulla difformita' tra reato contestato e reato poi ritenuto in sede di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il reato di abuso d'ufficio sia un reato di evento e che il momento consumativo coincida con il conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o con la produzione del danno, non con la mera domanda di brevetto o atti societari formali. I giudici di merito avevano collocato temporalmente il conseguimento dei proventi dalla commercializzazione dal giugno 2017, quindi la prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la rideterminazione della pena in sede di appello; la Corte di appello ha applicato questa disposizione per fissare la pena in due anni di reclusione.
art. 65 Codice della proprieta' industriale
Richiamato in motivazione per il principio che gli inventori appartenenti ad enti pubblici di ricerca hanno l'obbligo di comunicare all'istituto la domanda di brevetto; la Corte ha ravvisato omissione di tale comunicazione quale elemento del conflitto di interessi valutato come fattore concorrente nell'abuso d'ufficio.
art. 64 Codice della proprieta' industriale
Richiamato implicitamente in relazione ai diritti sul brevetto e agli obblighi di comunicazione, rilevante per la valutazione del danno subito dall'ente di ricerca.
Sentenza Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)
Citata dai ricorrenti come supporto per la loro tesi prescrizionale; tuttavia la Corte di cassazione non ha ritenuto che essa determinasse l'estinzione per prescrizione nel caso concreto, data la valutazione del momento consumativo operata dai giudici di merito.
Sez. 6, n. 28117 del 06/03/2015 (Ricci, Rv. 263929)
"il momento consumativo del reato di abuso di ufficio... coincide... con la data di avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o con la produzione ad altri di un danno ingiusto."
Giurisprudenza interpretata dalla Corte come principio chiave per fissare il dies a quo della prescrizione: la prescrizione decorre dal momento in cui si realizzano i risultati economici/dannosi dell'abuso, non dalla mera effettuazione di atti formali.
Massime di principio
- L'abuso d'ufficio e' reato di evento: il termine di prescrizione decorre dal conseguimento dell'ingiusto vantaggio o dalla produzione del danno, non dalla mera adozione di atti formali o dall'inizio delle dinamiche societarie.
- In caso di riqualificazione del fatto in sede di appello, va individuato il reale momento consumativo in base agli effetti economici prodotti; se i giudici di merito collocano il conseguimento dei vantaggi in data successiva, la prescrizione puo' non essere maturata.
- Le vicende societarie successive (distribuzione utili, compensi, rimborsi) possono essere considerate post factum e non determinanti per il dies a quo, salvo che non siano essi stessi la fonte dell'ingiusto vantaggio contestato.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione limita l'ambito della cassazione: i motivi non fatti valere o espressamente rinunciati non vengono piu' esaminati.
- Ogni eccezione prescrizionale dev'essere fondata su una chiara individuazione temporale del momento consumativo; l'assenza di allegazioni su una diversa collocazione temporale rende la censura manifestamente infondata.
- La prova di sospensioni del decorso della prescrizione (es. interruzioni procedurali) deve essere specificamente dedotta e documentata se si vuole negare l'operativita' del termine naturale.
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