Sentenza del 20/07/2018 n. 19365 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che la sentenza civile contenesse due autonome condanne al pagamento della medesima somma: una a carico della compagnia assicurativa in favore del Consorzio di Bonifica e una a carico della società appaltatrice in favore della compagnia. Secondo l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ciascuna condanna avrebbe dovuto scontare l'imposta di registro proporzionale del 3%. L'Agenzia negava inoltre che l'obbligazione di restituzione del fideiussore potesse conservare la natura dell'operazione principale soggetta a IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della CTR. Ha ritenuto che il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa, quale fideiussore, e la successiva restituzione ottenuta dalla società inadempiente costituiscano parte di un'unica operazione economicamente e negozialmente collegata. La surrogazione del fideiussore modifica il soggetto del rapporto, ma non l'oggetto né la natura tributaria dell'obbligazione. Poiché la somma originaria era riferibile a un'operazione soggetta a IVA, anche la condanna alla restituzione in favore del fideiussore era soggetta, per il principio di alternatività IVA-imposta di registro, all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Le spese sono state compensate per l'obiettiva incertezza interpretativa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 8 della Tariffa, parte prima
Gli atti giudiziali recanti condanna al pagamento di somme sono soggetti a imposta di registro; la nota 2 prevede l'imposta in misura fissa quando la condanna riguarda corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la condanna alla restituzione di somme pagate dal fideiussore può beneficiare dell'imposta fissa quando l'obbligazione restitutoria conserva la medesima natura tributaria dell'operazione principale soggetta a IVA.
D.P.R. n. 131/1986, artt. 5 e 40
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Quando un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA, l'atto giudiziario relativo alle somme corrispondenti non sconta l'imposta di registro proporzionale, ma quella fissa, anche se l'adempimento viene richiesto o ottenuto da un fideiussore.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stata indicata dall'Agenzia come base del ricorso per cassazione, volto a denunciare l'erronea applicazione dell'art. 8 della Tariffa dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Quando il fideiussore paga un debito collegato a un'operazione soggetta a IVA e poi recupera la somma dal debitore principale, la successiva condanna alla restituzione può conservare la natura fiscale dell'operazione originaria.
- La presenza di due soggetti obbligati o di due condanne non comporta automaticamente una doppia imposizione proporzionale: occorre valutare il collegamento negoziale e l'unitarietà economica dell'operazione.
- La surrogazione del fideiussore normalmente cambia il titolare del credito, ma non necessariamente modifica la natura oggettiva dell'obbligazione ai fini dell'imposta di registro.
- Per applicare l'imposta di registro in misura fissa è necessario dimostrare il collegamento effettivo tra la condanna restitutoria e una prestazione o operazione originariamente soggetta a IVA.
- La regola non è automatica per ogni obbligazione del fideiussore: se la restituzione costituisce un rapporto autonomo e non collegato a un'operazione IVA, può trovare applicazione l'imposta di registro proporzionale.
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