Cassazione Penale, Sentenza n. 6354/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla possibilità per il detenuto di sintonizzare il televisore su canali Mediaset Extra, La5, Focus, Italia2. Il Magistrato di Sorveglianza aveva accolto l'istanza di Giacalone, ma l'Amministrazione penitenziaria aveva proposto reclamo (art. 35-bis Ord. pen.) che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto ritenendo il diniego non giustificato e lesivo della parità di trattamento e del diritto d'informazione. In Cassazione i ricorrenti hanno sostenuto che il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis non è strumento idoneo per sindacare le mere modalità organizzative esercitate dall'Amministrazione e che la limitazione dei canali è una deroga ragionevole in regime differenziato per esigenze di sicurezza e controllo dei flussi informativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dei ricorrenti ritenendo che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. tutela soltanto posizioni giuridiche qualificabili come "diritto" e non le mere modalità di esercizio del diritto affidate alla discrezionalità amministrativa. Ha quindi ritenuto che il reclamo sul punto fosse generico, che la magistratura di sorveglianza ha pronunciato oltre i limiti della giurisdizione e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 02/12/2021.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35-bis
Il rimedio previsto non consente il sindacato sulle mere modalità tecniche o organizzative dell'esercizio dei diritti del detenuto, ma soltanto sulla lesione di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti attuali e gravemente pregiudicati.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 69, comma 6, lett. b)
Definisce l'ambito della tutela giurisdizionale dinanzi alla magistratura di sorveglianza; la Corte richiede una preliminare qualificazione della situazione come diritto soggettivo per ammettere il reclamo.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35, comma 1, n. 5
Consente di qualificare come "reclamo generico" le istanze che non rientrano nelle previsioni di tutela giurisdizionale, quindi irricevibili davanti alla magistratura di sorveglianza.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 41-bis
Regime speciale che legittima misure restrittive e deroghe per soggetti in particolare regime detentivo; le limitazioni derivanti da tale regime vanno valutate nella bilanciatura fra esigenze di sicurezza e diritti rimasti.
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Atto amministrativo che organizza il circuito televisivo penitenziario; la Corte ritiene che la regolamentazione del circuito rientri nelle scelte discrezionali dell'Amministrazione e non costituisca di per sé diritto soggettivo sindacabile mediante reclamo ex art. 35-bis.
Massime di principio
- Il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. è ammissibile solo se concerne la lesione di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto attuale e gravemente pregiudicato; non per contestare le modalità tecniche/organizzative adottate dall'Amministrazione.
- Le limitazioni imposte dalla condizione detentiva e da regimi speciali (es. 41-bis) possono comprimere diritti, e tali misure sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o se sospendono di fatto il nucleo essenziale del diritto.
- La magistratura di sorveglianza deve preliminarmente qualificare il reclamo: se si tratta di mera contestazione delle modalità di esercizio del diritto (reclamo generico), il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5.
- L'accesso a specifici canali televisivi è, di norma, una modalità di esercizio del diritto all'informazione/trattamento e non un diritto autonomo: le scelte tecniche-organizzative dell'Amministrazione sul circuito televisivo rientrano nella discrezionalità amministrativa salvo casi di palese sproporzione o di pregiudizio effettivo al nucleo del diritto.
- Se un giudice di merito decide su una materia che la giurisprudenza qualifica come non giurisdizionale, la Cassazione può annullare senza rinvio l'atto impugnato per eccesso di potere giurisdizionale.
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