Cassazione Penale, Sentenza n. 24920/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Colò ha chiesto la revisione della sentenza del Tribunale di La Spezia del 13/12/2005 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione rispetto a reati di associazione per delinquere, contrabbando di T.L.E. e falso (fatti fino al dicembre 1993). La richiesta si fondava su documentazione proveniente da procedimenti esteri (Germania e Gran Bretagna) che avrebbero individuato e condannato un terzo (Werner Merz) il quale si sarebbe assunto la responsabilità, oltre al proscioglimento del coindagato Fabio Ghiselli in Gran Bretagna. Inoltre la difesa ha invocato le conseguenze fiscali e tributarie derivanti dall'azione dell'Agenzia delle Dogane (recupero diritti doganali) e la violazione del divieto di doppio processo (ne bis in idem), sostenendo che la declaratoria di prescrizione produceva effetti analoghi a una condanna e dunque rendeva ammissibile la revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Torino. Ha stabilito che la revisione ex art. 629 e ss. c.p.p. è rimedio straordinario riservato al "condannato" e, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite (cd. "Milanesi"), può essere estesa alle sentenze che dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione solo se con la stessa sentenza sia stata espressamente pronunciata una condanna agli effetti civili (risarcimento/restituzioni) o altro accertamento di responsabilità collegato. Nel caso di Colò la sentenza di La Spezia è mera declaratoria di prescrizione senza alcuna statuizione di condanna civile o accertamento di responsabilità; perciò manca lo status di "condannato" necessario per la revisione. Inoltre la Corte ha condiviso il rilievo sulla reiterazione della istanza già dichiarata inammissibile in precedenza e ha ritenuto che la documentazione estera non fosse idonea a costituire prova nuova tale da integrare l'"evidenza della prova" dell'innocenza che consentirebbe il proscioglimento nel merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto/inammissibile.
Norme richiamate
"è ammessa in ogni tempo, a favore dei condannati e nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna e dei decreti penali"
La Corte interpreta l'art. 629 nel senso che la revisione è rimedio straordinario riservato al "condannato": non è applicabile alle sentenze di proscioglimento per mera prescrizione salvo che vi sia una concomitante statuizione di condanna agli effetti civili.
art. 630 lett. a) e c) cod. proc. pen.
Norme sulle ipotesi di revisione (prove nuove, fatti sopravvenuti); richiamate come quadro normativo generale per la revisione ma applicabilità vincolata al requisito soggettivo del "condannato".
Sezioni Unite, n. 6141 del 25/10/2018 (cd. "Milanesi")
"è ammissibile (anche agli effetti penali) la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore della parte civile"
La giurisprudenza di legittimità ha esteso la revisione anche alle sentenze di prescrizione quando contengono una condanna agli effetti civili: in tali ipotesi sussiste comunque un accertamento di responsabilità che legittima la revisione.
Riferimento alla disciplina dell'impugnazione ai soli effetti civili: la Corte usa questa norma per distinguere i casi in cui la sentenza di estinzione produce anche effetti civili (condanna al risarcimento) e quindi può rientrare nella revisione.
Richiamato dalla giurisprudenza per distinguere i casi in cui vi sia un accertamento incidentale di responsabilità (es. ai fini della confisca) che può giustificare la revisione; nel caso in esame tale elemento mancava.
art. 631 e art. 641 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in rapporto al procedimento di revisione e ai termini/condizioni di proposizione della domanda; la Corte ha valutato che non erano soddisfatte le condizioni per ammettere la revisione.
La Corte richiama che per concludere con proscioglimento nel merito per revisione è necessario, laddove invocata, il requisito di evidenza della prova dell'innocenza, che non sussisteva con la documentazione prodotta.
art. 24 e art. 27 Cost.
Richiamate come principi costituzionali che giustificano l'esistenza della revisione (tutela degli innocenti e garanzie processuali), ma non tali da imporre un'interpretazione estensiva oltre quanto stabilito dalle Sezioni Unite.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (art. 4 prot. 7 CEDU)
Richiamato nei ragionamenti relativi al ne bis in idem e alla possibilità di riapertura del processo in presenza di fatti sopravvenuti; la Corte distingue tra richiamo alla CEDU e requisiti interni per la revisione.
Sentenza CEDU "Grande Stevens c/Italia"
Citata dalla difesa per sostenere la tesi del "medesimo fatto storico" e del ne bis in idem; la Corte osserva che la decisione CEDU non costituisce necessariamente "prova nuova" per la revisione e che il principio invocato può avere efficacia diversa a seconda del procedimento considerato.
Massime di principio
- La revisione è rimedio riservato al "condannato": una sentenza che dichiara la prescrizione è soggetta a revisione solo se contiene anche una pronuncia di condanna agli effetti civili (risarcimento/restituzioni) o altro accertamento di responsabilità.
- Una mera declaratoria di prescrizione, senza statuizioni civili o altro accertamento di responsabilità, non altera lo status dell'imputato e non legittima la revisione.
- Richiedere la revisione riproponendo elementi già valutati in precedenti istanze già dichiarate inammissibili è inefficace: serve che emergano elementi davvero "nuovi" e decisivi.
- La documentazione proveniente da procedimenti esteri può essere rilevante, ma per ammettere la revisione deve essere nuova, non già valutata, e idonea a costituire l'"evidenza della prova" dell'innocenza richiesta per il proscioglimento di merito.
- Le conseguenze fiscali o amministrative (es. recupero diritti doganali) non trasformano automaticamente una prescrizione penale in una "condanna" ai fini della revisione: è necessario un accertamento giudiziale di responsabilità collegato.
- Le pronunce della Corte EDU e i principi sul ne bis in idem vanno considerati, ma non sostituiscono i presupposti formali richiesti dalla legge interna per la revisione; l'efficacia di una sentenza internazionale dipende dal contenuto e dall'impatto diretto sul caso concreto.
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