Cassazione Penale, Sentenza n. 21195/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, capo JJ). Il ricorrente deduce: (1) travisamento della prova con richiesta di assoluzione nel merito in quanto sarebbe stata dimostrata la veridicità del verbale d'ispezione a lui attribuito e sarebbe stata errata la lettura di una intercettazione; (2) violazione di legge perché la Corte non avrebbe valutato la rinuncia alla prescrizione che, secondo il ricorrente, doveva ritenersi manifestata con l'atto di appello inteso ad ottenere l'assoluzione sul merito.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione intervenuta in primo grado e ha affermato che la rinuncia alla prescrizione è tardiva ed inefficace se manifestata dopo che sia stata pronunciata la sentenza nel grado in cui la prescrizione è maturata. In applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assoluzione nel merito per causa di estinzione è possibile solo quando l'assenza del fatto o la sua incompatibilità con la responsabilità emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (ictu oculi), cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
L'assoluzione nel merito per una causa di estinzione (es. prescrizione) è ammessa solo se l'assenza del fatto, la non imputabilità o l'infondatezza delle accuse risultano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (criterio 'ictu oculi').
Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020 (Pg), Rv. 278983-02
Giurisprudenza che conferma il principio per cui la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado in cui la prescrizione è maturata è tardiva ed inefficace.
Sez. 1, n. 32623 del 23/06/2009 (Grotta), Rv. 244742-01
Decisione che chiarisce che la rinuncia alla prescrizione deve essere manifestata prima della sentenza nel grado in cui la prescrizione è stata dichiarata; rinunce successive non possono valere a sovvertire la declaratoria già pronunciata.
Sez. U, Sentenza n. 35490 del 2009 (Tettamanti)
Affermato il principio relativo all'esigenza di evidenza 'ictu oculi' per pronunciare assoluzione sul merito in presenza di cause estintive.
Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014 (Culicchia), Rv. 259445-01
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul limite della rinuncia tardiva alla prescrizione e sulle condizioni per l'assoluzione ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia alla prescrizione deve essere manifestata prima che sia pronunciata la sentenza nel grado di giudizio in cui la prescrizione matura; una dichiarazione di rinuncia successiva è tardiva ed inefficace.
- Quando la sentenza di primo grado dichiara estinto il reato per prescrizione, il giudice d'appello non può convertirla in assoluzione sul merito salvo che l'inesistenza del fatto o l'innocenza emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (criterio 'ictu oculi').
- Per ottenere l'assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva occorre che la documentazione processuale contenga elementi tali da escludere qualsiasi necessità di accertamento ulteriore; mere contestazioni o interpretazioni alternative della prova non sono sufficienti.
- Se la parte pubblica (accusa) intende evitare l'effetto estintivo della prescrizione deve agire prima della pronuncia della sentenza nel grado in cui la prescrizione si matura (es. rinuncia preventiva o impugnazione), altrimenti perde la possibilità di ottenere cognizione piena sul merito.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese processuali e sanzione alla Cassa delle Ammende.
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