Cassazione Penale, Sentenza n. 44071/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il trattamento sanzionatorio: contestava il riconoscimento della recidiva basato sui soli precedenti penali senza valutare l'occasionalità della condotta; contestava il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ritenendo l'entità del lucro in astratto minimale; e sosteneva che la pena non era stata commisurata nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico e reiterativo. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente riconosciuto la recidiva qualificata sulla base di plurimi precedenti specifici e di procedimenti pendenti, incluso un reato commesso due mesi prima del fatto in giudizio; ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, rilevando che la somma di 700 euro non era modesta in concreto; ha inoltre ritenuto corretta la commisurazione della pena, effettuata con ridotto scostamento dai minimi edittali e motivata con parametri oggettivi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che qualifica il delitto di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente il reato e ha considerato rilevanti ai fini della recidiva i precedenti specifici e i procedimenti pendenti per lo stesso articolo
La circostanza attenuante invocata dal ricorrente è stata negata perché il giudice ha ritenuto che l'entità del profitto concreto (700 euro) non fosse "modesta" e quindi non giustificasse l'attenuante
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020
Norma procedurale che consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; il procedimento è quindi deciso sulla documentazione e sugli atti scritti
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese)
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949
Richiamo a precedenti di Cassazione sul corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena e sull'uso di parametri oggettivi per motivare scostamenti dai minimi edittali
Massime di principio
- La recidiva qualificata può essere riconosciuta quando vi siano precedenti specifici e/o procedimenti pendenti per reati analoghi, soprattutto se recenti: la ripetizione di condotte simili costituisce indice di maggiore pericolosità sociale
- L'eccezione di "occasionalità" della condotta deve essere adeguatamente provata e motivata: semplici censure generiche non sono sufficienti a scalfire il riconoscimento della recidiva
- La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (riconducibile a modesta offensività o esiguità del profitto) può essere negata se il beneficiario deteneva somme o elementi materiali non ritenuti trascurabili in concreto
- La commisurazione della pena entro un ridotto scostamento dai minimi edittali rientra nel potere discrezionale del giudice; è valida se motivata con parametri oggettivi relativi al fatto e alla personalità dell'imputato
- I ricorsi generici e reiterativi sono dichiarati inammissibili in Cassazione: le censure devono essere specifiche e non duplicative delle argomentazioni già affrontate e motivate dai giudici di merito
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende)
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