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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16876/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia resa in materia di TARI. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dai procuratori di entrambe le parti, ed il Comune ha accettato la rinuncia, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese di lite in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti. La Corte ha anche escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la pronuncia di estinzione per rinuncia non integri un'ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la norma, avente natura sanzionatoria ed eccezionale, sia di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione

    Non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, poiché la fattispecie non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di estinzione per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate ove ciò risulti dall'accordo tra le parti.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alle pronunce di estinzione per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Le disposizioni che prevedono conseguenze sanzionatorie a carico dell'impugnante vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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