Cassazione Penale, Sentenza n. 13559/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano le ordinanze che avevano respinto le loro istanze ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. e, in subordine, dell'art. 175 c.p.p., denunciando la violazione del diritto al giusto processo e sostenendo di non aver avuto conoscenza della sentenza di condanna (non già dell'esistenza del procedimento). Contestavano inoltre l'applicazione della disciplina ante riforma e invocavano l'applicazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), nonché la necessità che il giudice territoriale accertasse l'effettività del rapporto professionale con il difensore di fiducia
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto inammissibile, ai fini del motivo di ricorso, la deduzione della sola violazione di norme costituzionali o della CEDU in sede di art. 606 c.p.p. Ha applicato la disciplina ante riforma (art. 629-bis nella formulazione anteriore al d.lgs. 150/2022) per effetto dell'art. 89 del d.lgs. 150/2022, dato che la dichiarazione di procedere in assenza risale al 19/11/2021. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito neppure un principio di prova idoneo a dimostrare una mancata conoscenza incolpevole del processo, essendo risultata la conoscenza della pendenza dal decreto di rinvio a giudizio notificato (a mani dell'imputato o della coniuge convivente) e dalla nomina e partecipazione del difensore. Ha inoltre escluso l'applicabilità della novellata previsione dell'art. 175, comma 2.1 (introdotta dal d.lgs. 150/2022) perché la sentenza impugnata era stata pronunciata il 10/06/2021, anteriore all'entrata in vigore della riforma. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
La Corte ha applicato la formulazione anteriore alla riforma per i processi in cui la dichiarazione di procedere in assenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022; la rescissione del giudicato richiede che l'imputato "provi" che l'assenza sia dovuta a incolpevole mancata conoscenza del processo, con un onere di allegazione che comporta l'offerta di un principio di prova idoneo a illustrare circostanze verificabili
La nuova disciplina (comma 2.1) introdotta dal d.lgs. 150/2022 si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; per sentenze anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente
art. 89 d.lgs. 150/2022 (disposizioni transitorie)
"1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale ... anteriormente vigenti"
Stabilisce il carattere retroattivo-parziale della riforma: per i procedimenti con dichiarazione di procedere in assenza già pronunciata prima dell'entrata in vigore, restano applicabili le norme precedenti compresa la disciplina sulle nullità e sulla rescissione
Limiti del ricorso per cassazione: non è ammissibile dedurre in sede di art. 606 la sola violazione di norme costituzionali o della CEDU; tali profili possono essere fondamento di una questione di legittimità costituzionale se proposti nei modi e nei termini previsti
Richiamato come riferimento procedurale in tema di notifiche e conoscenza dell'atto processuale (nel contesto la Corte valorizza le notifiche del decreto di rinvio a giudizio ai fini della conoscenza della pendenza)
artt. 2, 3, 25, 111 Cost. e art. 6 CEDU
Norme invocate dai ricorrenti a tutela del diritto al giusto processo/inviolabilità della difesa; la Corte osserva che tali richiamati diritti non possono essere invocati come motivo autonomo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- La mera affermazione di non avere avuto conoscenza della sentenza non è sufficiente: l'imputato deve offrire un principio di prova idoneo a rendere credibile una incolpevole mancata conoscenza del processo (onere di allegazione, non coincidente con l'onere probatorio pieno)
- Se la dichiarazione di procedere in assenza è intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, si applica la normativa previgente (art. 629-bis nella vecchia formulazione) secondo l'art. 89 transitorio
- La notifica del decreto di rinvio a giudizio (anche a mani dell'imputato o della coniuge convivente) e la nomina/partecipazione del difensore sono elementi che mostrano la conoscenza della pendenza e possono ostare alla richiesta di rescissione per incolpevole mancata conoscenza
- La nuova disciplina dei termini e della restituzione in termine (art. 175 comma 2.1) si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; per sentenze anteriori opera la previgente disciplina
- In Cassazione non è ammissibile trasformare in motivo di ricorso per cassazione la sola deduzione di violazioni costituzionali o CEDU: tali questioni devono essere trattate secondo gli strumenti processuali appropriati (es. questione di legittimità costituzionale) e nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
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